Art. 17 
 
Proroga in materia di esercizio di poteri  speciali  nei  settori  di
                        rilevanza strategica 
 
  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133,
relativo all'esercizio di poteri speciali nei  settori  di  rilevanza
strategica, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 3-bis e 3-quater, le  parole  «fino  al  31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»; 
    b)  al  comma  3-quater,  le  parole  «31  dicembre  2021»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   4-bis   del
          decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105  (Disposizioni
          urgenti in materia  di  perimetro  di  sicurezza  nazionale
          cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori
          di rilevanza  strategica)  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222, n. 133: 
              «Art.  4-bis  (Modifiche  alla  disciplina  dei  poteri
          speciali nei settori di rilevanza strategica). - 1. Al fine
          di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti
          di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n.
          21, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  maggio
          2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 1: 
                  1) al comma 1, alinea, la parola: "contestualmente"
          e'  sostituita  dalle  seguenti:  "tempestivamente  e   per
          estratto"; 
                  2) al comma 1, lettera b): 
                    2.1) dopo le parole: "all'adozione  di  delibere"
          sono inserite le seguenti: ", atti od operazioni"; 
                    2.2) le parole: "il  mutamento"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "la modifica"; 
                    2.3)  dopo  le  parole:  "di   vincoli   che   ne
          condizionino l'impiego" sono aggiunte le seguenti: ", anche
          in ragione della sottoposizione  dell'impresa  a  procedure
          concorsuali"; 
                  3) al comma 2: 
                    3.1) dopo le parole: "derivante  dalle  delibere"
          sono  inserite  le  seguenti:  ",  dagli   atti   o   dalle
          operazioni"; 
                    3.2) dopo le parole:  "oggetto  della  delibera,"
          sono inserite le seguenti: "dell'atto o dell'operazione,"; 
                    3.3) dopo le parole: "risultante dalla  delibera"
          sono inserite le seguenti: ", dall'atto"; 
                  4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
                    "3-bis. Qualora l'acquisto  delle  partecipazioni
          di cui al comma 1, lettere a) e c), sia  effettuato  da  un
          soggetto esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2,
          comma  5-bis,  il  Governo  puo'  considerare  altresi'  le
          seguenti circostanze: 
                    a)   che   l'acquirente   sia   direttamente    o
          indirettamente controllato  dall'amministrazione  pubblica,
          compresi organismi statali o forze armate, di un Paese  non
          appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
          proprietario o finanziamenti consistenti; 
                    b) che l'acquirente sia gia' stato  coinvolto  in
          attivita'  che  incidono  sulla  sicurezza  o   sull'ordine
          pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; 
                    c) che vi sia un grave rischio  che  l'acquirente
          intraprenda attivita' illegali o criminali"; 
                  5) al comma 4: 
                    5.1) al primo periodo, le parole:  "o  sull'atto"
          sono   sostituite   dalle   seguenti:   ",   sull'atto    o
          sull'operazione"; 
                    5.2) al terzo periodo, la parola:  "quindici"  e'
          sostituita dalla seguente: "quarantacinque"; 
                    5.3)  dopo  il  quarto  periodo  e'  inserito  il
          seguente: "Qualora si renda necessario formulare  richieste
          istruttorie  a  soggetti  terzi,  il  predetto  termine  di
          quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta,  fino
          al ricevimento delle informazioni richieste, che sono  rese
          entro il termine di venti giorni"; 
                    5.4) al  quinto  periodo,  dopo  le  parole:  "Le
          richieste di informazioni" sono inserite le seguenti: "e le
          richieste istruttorie a soggetti terzi"; 
                    5.5)  dopo  il  quinto  periodo  e'  inserito  il
          seguente: "In caso  di  incompletezza  della  notifica,  il
          termine di  quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente
          comma decorre dal ricevimento delle  informazioni  o  degli
          elementi che la integrano"; 
                    5.6)  al   decimo   periodo,   le   parole:   "le
          disposizioni di cui  al  presente  comma"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "gli obblighi di cui al presente comma, ivi
          compresi quelli derivanti dal  provvedimento  di  esercizio
          del potere di cui al comma  1,  lettera  b),  eventualmente
          esercitato  nella  forma  dell'imposizione  di   specifiche
          prescrizioni o condizioni,"; 
                  6) al comma 5: 
                    6.1) al secondo  periodo,  le  parole:  "prevista
          dall'articolo 120, comma 2,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del  3  per
          cento"; 
                    6.2)  al  secondo  periodo,  le  parole:  "3  per
          cento," sono soppresse; 
                    6.3) al secondo periodo, le parole: "20 per cento
          e 25 per cento" sono sostituite  dalle  seguenti:  "20  per
          cento, 25 per cento e 50 per cento"; 
                    6.4) dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il
          seguente: "Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad  oggetto
          azioni  o  quote  di  una   societa'   non   ammessa   alla
          negoziazione nei mercati regolamentati,  la  notifica  deve
          essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere,  a
          seguito  dell'acquisizione,  una  partecipazione  superiore
          alle soglie indicate nel secondo periodo"; 
                    6.5) al terzo periodo, la parola:  "quindici"  e'
          sostituita dalla seguente: "quarantacinque"; 
                    6.6)  dopo  il  quarto  periodo  e'  inserito  il
          seguente: "Qualora si renda necessario formulare  richieste
          istruttorie  a  soggetti  terzi,  il  predetto  termine  di
          quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta,  fino
          al ricevimento delle informazioni richieste, che sono  rese
          entro il termine di venti giorni"; 
                    6.7)  al  quinto   periodo,   dopo   le   parole:
          "Eventuali richieste  di  informazioni"  sono  inserite  le
          seguenti: "e richieste istruttorie a soggetti terzi"; 
                    6.8)  dopo  il  quinto  periodo  e'  inserito  il
          seguente: "In caso  di  incompletezza  della  notifica,  il
          termine di  quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente
          comma decorre dal ricevimento delle  informazioni  o  degli
          elementi che la integrano"; 
                    6.9) al sesto periodo, dopo le parole:  "connessi
          alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"; 
                    6.10)  al  decimo  periodo,   dopo   le   parole:
          "connessi alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"
          e dopo le parole: "dovra' cedere  le  stesse  azioni"  sono
          inserite le seguenti: "o quote"; 
                    6.11) all'undicesimo periodo, dopo le parole: "la
          vendita delle suddette azioni" sono inserite  le  seguenti:
          "o quote"; 
                    6.12) al  dodicesimo  periodo,  dopo  le  parole:
          "adottate con il voto determinante  di  tali  azioni"  sono
          inserite le seguenti: "o quote"; 
                b) all'articolo 1-bis: 
                  1) al comma 2, primo periodo: 
                  1.1) le parole: "l'acquisto" sono sostituite  dalle
          seguenti: "l'acquisizione, a qualsiasi titolo,"; 
                  1.2) dopo le parole: "ovvero  l'acquisizione"  sono
          inserite le seguenti: ", a qualsiasi titolo,"; 
                  1.3) le parole: "sono soggetti alla notifica di cui
          all'articolo 1, comma 4" sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "e' soggetta alla notifica di cui al comma 3-bis"; 
                  2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                    "2-bis.  In  sede  di  prima  applicazione  delle
          disposizioni di  cui  al  comma  2,  l'impresa  notificante
          fornisce un'informativa completa sui contratti o accordi di
          cui al primo periodo del medesimo comma 2,  conclusi  prima
          del 26 marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione"; 
                  3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
                    "3. Per le finalita' di cui ai commi 2  e  2-bis,
          per soggetto  esterno  all'Unione  europea  si  intende  il
          soggetto di cui all'articolo 2, comma 5-bis"; 
                  4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
                    "3-bis. Entro dieci giorni dalla  conclusione  di
          un contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che  ha
          acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i  servizi  di  cui
          allo stesso comma notifica alla  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire
          l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di
          specifiche prescrizioni o condizioni. Entro  trenta  giorni
          dalla notifica, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          comunica   l'eventuale   veto   ovvero   l'imposizione   di
          specifiche   prescrizioni   o   condizioni.   Qualora   sia
          necessario  svolgere  approfondimenti  riguardanti  aspetti
          tecnici relativi alla valutazione di possibili  fattori  di
          vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita'  e
          la sicurezza delle reti e dei dati che  vi  transitano,  il
          termine di trenta giorni previsto dal presente  comma  puo'
          essere  prorogato  fino   a   venti   giorni,   prorogabili
          ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in  casi
          di  particolare  complessita'.  I  poteri   speciali   sono
          esercitati  nella  forma  dell'imposizione  di   specifiche
          prescrizioni   o   condizioni   ogniqualvolta   cio'    sia
          sufficiente  ad  assicurare  la  tutela   degli   interessi
          essenziali  della  difesa  e  della  sicurezza   nazionale.
          Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si  intendono
          non esercitati.  Qualora  si  renda  necessario  richiedere
          informazioni all'acquirente, tale termine e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
          a soggetti terzi, il predetto termine di trenta  giorni  e'
          sospeso, per una sola  volta,  fino  al  ricevimento  delle
          informazioni richieste, che sono rese entro il  termine  di
          venti giorni. Le richieste di informazioni e  le  richieste
          istruttorie a soggetti  terzi  successive  alla  prima  non
          sospendono  i  termini.  In  caso  di  incompletezza  della
          notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente
          comma decorre dal ricevimento delle  informazioni  o  degli
          elementi che la integrano. Fermo restando  quanto  previsto
          dall'ultimo periodo del presente comma,  nel  caso  in  cui
          l'impresa  notificante  abbia  iniziato  l'esecuzione   del
          contratto o dell'accordo oggetto della notifica  prima  che
          sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali,
          il Governo, nel provvedimento  di  esercizio  dei  predetti
          poteri,  puo'  ingiungere  all'impresa  di  ripristinare  a
          proprie spese la situazione  anteriore  all'esecuzione  del
          predetto  contratto  o  accordo.   Salvo   che   il   fatto
          costituisca reato, chiunque non  osservi  gli  obblighi  di
          notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni
          contenute  nel  provvedimento  di  esercizio   dei   poteri
          speciali   e'   soggetto   alla   sanzione   amministrativa
          pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione
          e comunque non inferiore  al  25  per  cento  del  medesimo
          valore"; 
                c) all'articolo 2: 
                  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                    "1. Con uno o piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale e con i  Ministri  competenti  per  settore,
          adottati, anche in deroga all'articolo 17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti, che e' reso entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
          sono individuati le  reti  e  gli  impianti,  ivi  compresi
          quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento  minimo
          e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni  e
          i  rapporti  di  rilevanza   strategica   per   l'interesse
          nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti  e  delle
          comunicazioni, nonche' la tipologia di atti  od  operazioni
          all'interno di un medesimo gruppo ai quali non  si  applica
          la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui
          al primo periodo  sono  adottati  entro  centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          e sono aggiornati almeno ogni tre anni"; 
                  2) il comma 1-bis e' abrogato; 
                  3) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
                    "1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro della difesa, con il Ministro degli affari  esteri
          e  della  cooperazione  internazionale  e  con  i  Ministri
          competenti  per   settore,   adottati   anche   in   deroga
          all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  previo
          parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  che  e'
          reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
          comunque essere adottati, sono individuati, ai  fini  della
          verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo  per  la
          sicurezza  e  l'ordine  pubblico,  compreso  il   possibile
          pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti  e
          degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti,
          i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
          nazionale, ulteriori  rispetto  a  quelli  individuati  nei
          decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al  comma  1  del
          presente articolo,  nei  settori  di  cui  all'articolo  4,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  19  marzo  2019,  nonche'  la
          tipologia di atti od operazioni all'interno di un  medesimo
          gruppo ai quali non si applica  la  disciplina  di  cui  al
          presente articolo. I decreti di cui al primo  periodo  sono
          adottati entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno
          ogni tre anni"; 
                  4) al comma 2, primo periodo: 
                    4.1) le parole: "adottato da una  societa'"  sono
          sostituite dalle seguenti: "adottato da un'impresa"; 
                    4.2) le parole: "o 1-ter" sono soppresse; 
                    4.3)  le  parole:  "il   mutamento   dell'oggetto
          sociale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la  modifica
          dell'oggetto sociale"; 
                    4.4) le  parole:  "dalla  societa'  stessa"  sono
          sostituite dalle seguenti: "dalla stessa impresa"; 
                  5) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                    "2-bis. Qualsiasi delibera, atto  od  operazione,
          adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli  attivi
          individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto
          modifiche  della  titolarita',  del   controllo   o   della
          disponibilita'  degli  attivi  medesimi  a  favore  di   un
          soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,
          comprese le  delibere  dell'assemblea  o  degli  organi  di
          amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
          della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami  di
          essa in cui siano compresi detti  attivi  o  l'assegnazione
          degli stessi a titolo  di  garanzia,  il  trasferimento  di
          societa'  controllate  che  detengono  i  predetti  attivi,
          ovvero che abbia per effetto il  trasferimento  della  sede
          sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, e'
          notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi  sia
          data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
          dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi
          termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da
          un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi  individuati
          ai  sensi  del  comma  1-ter,  che  abbia  per  effetto  il
          cambiamento  della  loro  destinazione,  nonche'  qualsiasi
          delibera che abbia  ad  oggetto  la  modifica  dell'oggetto
          sociale, lo scioglimento della societa' o  la  modifica  di
          clausole  statutarie  eventualmente   adottate   ai   sensi
          dell'articolo 2351, terzo comma, del codice  civile  ovvero
          introdotte  ai  sensi  dell'articolo  3,   comma   1,   del
          decreto-legge 31  maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come  da
          ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto"; 
                  6) al comma 3: 
                    6.1) la parola: "contestualmente"  e'  sostituita
          dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto"; 
                    6.2)  le  parole:  "di  cui  al  comma  2"   sono
          sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis"; 
                  7) al comma 4: 
                    7.1) al primo periodo, le parole: "la notifica di
          cui  al  comma  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "le
          notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis"; 
                    7.2) al terzo periodo, la parola:  "quindici"  e'
          sostituita dalla seguente: "quarantacinque"; 
                    7.3)  dopo  il  quarto  periodo  e'  inserito  il
          seguente: "Qualora si renda necessario formulare  richieste
          istruttorie  a  soggetti  terzi,  il  predetto  termine  di
          quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta,  fino
          al ricevimento delle informazioni richieste, che sono  rese
          entro il termine di venti giorni"; 
                    7.4) al  quinto  periodo,  dopo  le  parole:  "Le
          richieste di informazioni" sono inserite le seguenti: "e le
          richieste istruttorie a soggetti terzi"; 
                    7.5)  dopo  il  quinto  periodo  e'  inserito  il
          seguente: "In caso  di  incompletezza  della  notifica,  il
          termine di  quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente
          comma decorre dal ricevimento delle  informazioni  o  degli
          elementi che la integrano"; 
                    7.6) all'ultimo periodo, le parole:  "di  cui  al
          comma  2  e  al  presente  comma"  sono  sostituite   dalle
          seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente comma"; 
                  8) al comma 5: 
                    8.1) il terzo periodo e' soppresso; 
                    8.2) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
          "Salvo che il fatto costituisca reato e ferme  restando  le
          invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi  gli
          obblighi di notifica di cui al presente comma e' soggetto a
          una sanzione amministrativa pecuniaria fino al  doppio  del
          valore dell'operazione e comunque non inferiore  all'1  per
          cento  del  fatturato  cumulato  realizzato  dalle  imprese
          coinvolte nell'ultimo esercizio  per  il  quale  sia  stato
          approvato il bilancio"; 
                  9) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
                    "5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli  1,
          comma 3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche'  di  cui  ai
          commi 2-bis, 5 e 6 del  presente  articolo,  per  'soggetto
          esterno all'Unione europea' si intende: 
                    a) qualsiasi persona fisica o  persona  giuridica
          che non abbia la residenza, la  dimora  abituale,  la  sede
          legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
          principale in uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
          Spazio  economico  europeo  o  che  non  sia  comunque  ivi
          stabilita; 
                    b)  qualsiasi   persona   giuridica   che   abbia
          stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro
          di attivita' principale in  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea  o  dello  Spazio  economico  europeo,  o  che  sia
          comunque  ivi  stabilita,  e   che   risulti   controllata,
          direttamente o indirettamente, da una persona fisica  o  da
          una persona giuridica di cui alla lettera a); 
                    c) qualsiasi persona fisica o  persona  giuridica
          che abbia stabilito la residenza, la  dimora  abituale,  la
          sede legale o  dell'amministrazione  ovvero  il  centro  di
          attivita'  principale  in  uno  Stato  membro   dell'Unione
          europea  o  dello  Spazio  economico  europeo,  o  che  sia
          comunque ivi stabilita,  qualora  sussistano  elementi  che
          indichino     un     comportamento     elusivo     rispetto
          all'applicazione  della  disciplina  di  cui  al   presente
          decreto"; 
                  10) al comma 6: 
                    10.1) al primo periodo, la parola: "quindici"  e'
          sostituita dalla seguente: "quarantacinque"  e  la  parola:
          "contestualmente"    e'    sostituita    dalle    seguenti:
          "tempestivamente e per estratto"; 
                    10.2) dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i
          seguenti:   "Qualora   si   renda   necessario   richiedere
          informazioni all'acquirente, il termine  di  cui  al  primo
          periodo e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine  di  dieci  giorni.  Qualora  si  renda  necessario
          formulare  richieste  istruttorie  a  soggetti  terzi,   il
          predetto termine di quarantacinque giorni e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di venti  giorni.
          Le richieste di informazioni e le richieste  istruttorie  a
          soggetti terzi  successive  alla  prima  non  sospendono  i
          termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non
          esercitati. In caso di  incompletezza  della  notifica,  il
          termine di  quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente
          comma decorre dal ricevimento delle  informazioni  o  degli
          elementi che la integrano"; 
                    10.3)  all'ottavo  periodo,   dopo   le   parole:
          "connessi alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"
          e dopo le parole: "dovra' cedere  le  stesse  azioni"  sono
          inserite le seguenti: "o quote"; 
                    10.4) al nono periodo, dopo le parole: "ordina la
          vendita delle suddette azioni" sono inserite  le  seguenti:
          "o quote"; 
                    10.5) al decimo periodo, dopo le parole: "con  il
          voto  determinante  di  tali  azioni"  sono   inserite   le
          seguenti: "o quote"; 
                    10.6)  all'ultimo   periodo,   le   parole:   "la
          circostanza che l'investitore straniero e' controllato  dal
          governo di un  paese  terzo,  non  appartenente  all'Unione
          europea, anche attraverso finanziamenti significativi" sono
          sostituite dalle seguenti: "le seguenti circostanze: 
                    a)   che   l'acquirente   sia   direttamente    o
          indirettamente controllato  dall'amministrazione  pubblica,
          compresi organismi statali o forze armate, di un Paese  non
          appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
          proprietario o finanziamenti consistenti; 
                    b) che l'acquirente sia gia' stato  coinvolto  in
          attivita'  che  incidono  sulla  sicurezza  o   sull'ordine
          pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; 
                    c) che vi sia un grave rischio  che  l'acquirente
          intraprenda attivita' illegali o criminali"; 
                  11) al comma  8,  le  parole:  "individuate  con  i
          regolamenti" sono sostituite dalle  seguenti:  "individuate
          con i decreti"; 
                d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
                  "Art.   2-bis   (Collaborazione    con    autorita'
          amministrative di settore). -  1.  La  Banca  d'Italia,  la
          Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa,  la
          Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per
          la   vigilanza   sulle   assicurazioni,   l'Autorita'    di
          regolazione  dei  trasporti,  l'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del  mercato,  l'Autorita'  per  le  garanzie
          nelle  comunicazioni,  l'Autorita'   di   regolazione   per
          energia, reti e  ambiente  e  il  gruppo  di  coordinamento
          istituito  ai  sensi  dell'articolo  3  del   decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6  agosto   2014
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni,  al  fine  di  agevolare  l'esercizio   delle
          funzioni di cui al presente decreto. Le autorita'  indicate
          al primo periodo, esclusivamente per le finalita' di cui al
          medesimo  periodo,  non  possono  opporre  al   gruppo   di
          coordinamento il segreto d'ufficio. 
                  Art. 2-ter (Adeguamento della  normativa  nazionale
          alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452  e  termini
          per l'esercizio dei poteri  speciali).  -  1.  Qualora  uno
          Stato  membro  o  la  Commissione   notifichi,   ai   sensi
          dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo  2019,
          l'intenzione di formulare osservazioni  o  di  emettere  un
          parere in  relazione  ad  un  investimento  estero  diretto
          oggetto  di  un  procedimento  in  corso,  i  termini   per
          l'esercizio dei poteri speciali indicati agli articoli 1  e
          2 sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello
          Stato membro o del parere della Commissione europea. Se  il
          parere  della  Commissione  europea  e'   successivo   alle
          osservazioni dello Stato membro, i termini per  l'esercizio
          dei poteri speciali riprendono a decorrere  dalla  data  di
          ricevimento del parere della  Commissione.  I  termini  per
          l'esercizio dei poteri speciali sono altresi'  sospesi  nel
          caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
          4, del citato  regolamento  (UE)  2019/452,  richieda  alla
          Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri
          di formulare osservazioni in relazione a un procedimento in
          corso ai sensi del presente articolo.  E'  fatta  salva  la
          possibilita' di esercitare i poteri  speciali  anche  prima
          del  ricevimento  del  parere  della  Commissione  o  delle
          osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la  tutela
          della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano
          l'adozione   di   una   decisione   immediata   ai    sensi
          dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE)
          2019/452. 
                  2. Con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e,
          per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli
          affari  esteri   e   della   cooperazione   internazionale,
          dell'interno, della  difesa,  dello  sviluppo  economico  e
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nonche'  con   i
          Ministri   competenti   per   settore,    possono    essere
          ridisciplinati i termini di cui agli articoli  1  e  2  del
          presente  decreto,  al  fine   di   individuare   procedure
          semplificate,  tenuto  conto  del   grado   di   potenziale
          pregiudizio per  gli  interessi  essenziali  della  difesa,
          della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico,  compresi
          quelli relativi alla sicurezza  e  al  funzionamento  delle
          reti  e   degli   impianti   e   alla   continuita'   degli
          approvvigionamenti,  nonche'  dell'esigenza  di  assicurare
          l'armonizzazione  delle  procedure  nazionali  con   quelle
          relative   ai   meccanismi   di   controllo,   scambio   di
          informazione  e  cooperazione   definiti   ai   sensi   del
          regolamento (UE) 2019/452. 
                  3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11  del
          regolamento (UE) 2019/452 e' istituito presso la Presidenza
          del  Consiglio  dei   ministri.   L'organizzazione   e   il
          funzionamento del punto di contatto sono  disciplinati  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  luglio
          1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane,  strumentali
          e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; 
                e) all'articolo 3: 
                  1) al comma 1, le parole: "comma 5, ultimo periodo"
          sono sostituite dalle seguenti: "comma 5-bis" e le  parole:
          "e  dell'articolo  2,  comma  1"  sono   sostituite   dalle
          seguenti: "e dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter"; 
                  2) al comma 2: 
                    2.1)  al  primo  periodo,  le  parole:   "e   dei
          regolamenti,   relativi   a   ciascun   settore,   di   cui
          all'articolo  2,  comma  1,  del  presente  decreto"   sono
          sostituite dalle  seguenti:  "e  dei  decreti,  relativi  a
          ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi  1  e  1-ter,
          del presente decreto"; 
                    2.2) al secondo periodo, le parole:  "ovvero  dei
          regolamenti" sono soppresse. 
                  2. Le  disposizioni  introdotte  dal  comma  1  del
          presente articolo,  ad  esclusione  di  quelle  di  cui  al
          medesimo comma 1, lettera  d),  capoverso  Art.  2-ter,  si
          applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima data,
          ferma restando la data di inizio  del  loro  decorso,  sono
          prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal
          presente articolo,  se  maggiore  di  quella  anteriormente
          prevista. 
                  3. Fino alla data di entrata in  vigore  del  primo
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'articolo 2, comma 1-ter,  del  decreto-legge  15  marzo
          2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          maggio 2012, n. 56, come sostituito dal  comma  1,  lettera
          c),  numero  3),  del  presente   articolo,   fatta   salva
          l'applicazione  degli   articoli   1   e   2   del   citato
          decreto-legge, come modificati dal  presente  articolo,  e'
          soggetto alla notifica di cui al comma  5  dell'articolo  2
          del medesimo decreto-legge n.  21  del  2012  l'acquisto  a
          qualsiasi  titolo  di  partecipazioni   in   societa'   che
          detengono beni e rapporti nei settori di  cui  all'articolo
          4,  paragrafo  1,  lettere  a),  b),  c),  d)  ed  e),  del
          regolamento (UE) 2019/452  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 19 marzo  2019,  intendendosi  compresi  nel
          settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e,
          nel settore sanitario, la produzione, l'importazione  e  la
          distribuzione   all'ingrosso   di   dispositivi   medicali,
          medico-chirurgici e di protezione individuale. 
                  3-bis.   Al   fine   di   contrastare   l'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19  e  contenerne   gli   effetti
          negativi, fino al 31 dicembre 2022: 
                    a) sono soggetti all'obbligo di notifica  di  cui
          al comma 2 dell'articolo 2  del  decreto-legge  n.  21  del
          2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati
          da un'impresa che detiene beni e rapporti  nei  settori  di
          cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d)  ed
          e) del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel
          settore finanziario i settori  creditizio  e  assicurativo,
          nonche' le delibere, gli atti o le  operazioni  individuati
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n.
          21 del  2012,  che  abbiano  per  effetto  modifiche  della
          titolarita', del controllo o della disponibilita' di  detti
          attivi o il cambiamento della loro destinazione; 
                    b) sono soggetti all'obbligo di notifica  di  cui
          al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21
          del 2012, in relazione ai beni e  ai  rapporti  di  cui  al
          comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge  n.  21
          del 2012, nonche' ai beni e rapporti nei  settori  indicati
          alla  lettera  a),  ovvero  individuati  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui  al  citato
          articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del  2012,
          anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da
          parte di soggetti  esteri,  anche  appartenenti  all'Unione
          europea, di rilevanza tale  da  determinare  l'insediamento
          stabile  dell'acquirente  in  ragione  dell'assunzione  del
          controllo della societa' la cui partecipazione  e'  oggetto
          dell'acquisto,  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile e del testo unico di cui al decreto  legislativo  24
          febbraio   1998,   n.   58,   nonche'   gli   acquisti   di
          partecipazioni,   da   parte   di   soggetti   esteri   non
          appartenenti  all'Unione  europea,  che  attribuiscono  una
          quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al  10
          per  cento,  tenuto  conto  delle  azioni  o   quote   gia'
          direttamente o indirettamente possedute, quando  il  valore
          complessivo dell'investimento sia pari  o  superiore  a  un
          milione di euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni
          che determinano il superamento  delle  soglie  del  15  per
          cento, 20 per cento, 25  per  cento  e  50  per  cento  del
          capitale; 
                    c) la disposizione di cui all'articolo  2,  comma
          6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica
          anche quando il controllo ivi previsto  sia  esercitato  da
          un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione
          europea. 
                  3-ter. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo
          2, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n.  21  del  2012,
          come modificato dal presente articolo. 
                  3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis
          aventi vigenza fino al 31 dicembre 2022  si  applicano  nei
          confronti  di  delibere,  atti  o  operazioni,  nonche'  di
          acquisti  di  partecipazioni,  rilevanti  ai   fini   degli
          obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo  2
          del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale  obbligo
          sia  sorto  nel  predetto  arco  temporale,  ancorche'   la
          notifica  sia  intervenuta  successivamente  o  sia   stata
          omessa. Restano validi, anche  successivamente  al  termine
          del 31 dicembre 2022, gli atti e i provvedimenti adottati a
          seguito di esercizio dei poteri  speciali  in  applicazione
          delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti  salvi
          gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti  sulla
          base degli stessi atti e provvedimenti  successivamente  al
          decorso del predetto termine. Fermo restando  l'obbligo  di
          notifica, i poteri  speciali  di  cui  all'articolo  2  del
          decreto-legge n.  21  del  2012  relativi  a  societa'  che
          detengono beni e rapporti nei settori di  cui  all'articolo
          4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento
          (UE)   2019/452,   intendendosi   compresi   nel    settore
          finanziario  i  settori  creditizio  e   assicurativo,   si
          applicano nella misura in cui  la  tutela  degli  interessi
          essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza  e
          dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2, non
          sia  adeguatamente  garantita  dalla  sussistenza  di   una
          specifica regolamentazione di settore. 
                  4. Fino alla data di entrata in vigore dei  decreti
          di cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge
          15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti  dal  presente
          articolo,  continuano  ad  avere  efficacia  i  regolamenti
          adottati in attuazione delle  norme  previgenti  modificate
          dal presente articolo.».