Art. 18 bis 
 
Interventi per  garantire  la  liquidita'  per  le  aziende  agricole
  durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 
  1. All'articolo 78, comma  1-quater,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole:  «per  l'anno  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «per  tutta   la   durata   dello   stato   di   emergenza
epidemiologica da COVID-19». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 78, comma 1-quater,
          del  citato  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 78 (Misure in favore  del  settore  agricolo  e
          della pesca). - 1. - 1-bis. Omissis. 
                1-quater.  In  relazione  alla  situazione  di  crisi
          determinata  dall'emergenza  da  COVID-19,   al   fine   di
          garantire liquidita' alle aziende agricole,  per  tutta  la
          durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
          qualora per l'erogazione di aiuti,  benefici  e  contributi
          finanziari a carico delle risorse  pubbliche  sia  prevista
          l'erogazione  a  titolo  di  anticipo  e   di   saldo,   le
          amministrazioni competenti  possono  rinviare  l'esecuzione
          degli adempimenti di cui al comma  1-quinquies  al  momento
          dell'erogazione del saldo. In tale  caso  il  pagamento  in
          anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.».