Art. 18 bis
Interventi per garantire la liquidita' per le aziende agricole
durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «per tutta la durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 78, comma 1-quater,
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e
della pesca). - 1. - 1-bis. Omissis.
1-quater. In relazione alla situazione di crisi
determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di
garantire liquidita' alle aziende agricole, per tutta la
durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi
finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista
l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le
amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento
dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in
anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.».