Art. 20 bis
Proroga in materia di versamento dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive
1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2022».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 42-bis, comma 5,
del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 42-bis (Sospensione dei versamenti tributari e
contributivi, nonche' interventi finanziari a favore delle
imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per
Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani
maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi
migratori). - 1. - 4. Omissis.
5. In caso di errata applicazione delle disposizioni
del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei
limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863
final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", e successive modificazioni, l'importo
dell'imposta non versata e' dovuto entro il 30 giugno 2022
senza applicazioni di sanzioni ne' interessi.
6. - 9. Omissis.».