Art. 20 bis 
 
Proroga  in  materia  di  versamento  dell'imposta  regionale   sulle
                        attivita' produttive 
 
  1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle  seguenti:
«30 giugno 2022». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  42-bis,  comma  5,
          del citato decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 42-bis (Sospensione dei versamenti tributari  e
          contributivi, nonche' interventi finanziari a favore  delle
          imprese del settore turistico, agricolo e della pesca,  per
          Lampedusa e  Linosa,  e  risorse  per  i  comuni  siciliani
          maggiormente   coinvolti   nella   gestione   dei    flussi
          migratori). - 1. - 4. Omissis. 
                5. In caso di errata applicazione delle  disposizioni
          del comma 3 dell'articolo 24 del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, in relazione  alla  determinazione  dei
          limiti e  delle  condizioni  previsti  dalla  comunicazione
          della Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863
          final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato  a
          sostegno   dell'economia   nell'attuale    emergenza    del
          COVID-19",   e    successive    modificazioni,    l'importo
          dell'imposta non versata e' dovuto entro il 30 giugno  2022
          senza applicazioni di sanzioni ne' interessi. 
                6. - 9. Omissis.».