Art. 8 
 
             Proroga di termini in materia di giustizia 
 
  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n.  10,  relativo  alla  facolta'  per  i   dirigenti   di   istituto
penitenziario di svolgere le funzioni  di  dirigente  dell'esecuzione
penale esterna, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». 
  2. All'articolo 1,  comma  311,  quinto  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, relativo alla  facolta'  per  i  dirigenti  di
istituto penitenziario di svolgere le  funzioni  di  direttore  degli
istituti penali per i minorenni, le parole «fino al 31 dicembre 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». 
  3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
relativo a misure per la funzionalita' degli uffici giudiziari,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; 
    b) al comma  3,  le  parole:  «2018,  2019,  2020  e  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2022». 
  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31  agosto  2016,  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197,   relativo   al   divieto   di   assegnazione   del    personale
dell'amministrazione della giustizia  ad  altre  amministrazioni,  le
parole  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022». 
  4-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,
relativo alla durata del tirocinio professionale per  l'accesso  alla
professione  forense,  dopo  le  parole:  «nella  sessione   di   cui
all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27,» sono inserite le seguenti: «o  nella  sessione  di  cui
all'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre  2020,  n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.
21,». 
  4-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre  2012,  n.
247, le parole: «nove anni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dieci
anni». 
  4-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31  dicembre  2012,
n. 247, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci
anni». 
  4-quinquies. All'articolo 11, comma 3, primo periodo,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal  14
settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere  dal  1°
gennaio 2024». 
  4-sexies. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma
4-quinquies e' autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022 e
di  euro  1.520.000  per  l'anno  2023,  cui  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1-bis, del
          decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure  urgenti  in
          tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti  e  di
          riduzione   controllata   della   popolazione   carceraria)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014,  n.  10,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   23
          dicembre 2013, n. 300: 
              «Art. 3. (Modifiche all'ordinamento  penitenziario).  -
          1. - Omissis. 
                1-bis.  In  attesa  dell'espletamento  dei   concorsi
          pubblici  finalizzati  alla  copertura  dei  posti  vacanti
          nell'organico  del  ruolo  dei  dirigenti   dell'esecuzione
          penale esterna, fino al  31  dicembre  2022,  in  deroga  a
          quanto  previsto  dagli  articoli  3  e   4   del   decreto
          legislativo  15  febbraio  2006,  n.  63,  le  funzioni  di
          dirigente dell'esecuzione  penale  esterna  possono  essere
          svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei  dirigenti  di
          istituto penitenziario. 
                2. - Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 311, della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «Art.  1.  (Omissis).  -  311.  Per  far  fronte   alle
          eccezionali esigenze gestionali degli istituti  penali  per
          minorenni,   la   dotazione   organica    della    carriera
          penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile  e
          di comunita' del Ministero della giustizia e'  incrementata
          di sette posizioni di livello dirigenziale non generale. Le
          tabelle C ed F allegate al regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 15  giugno  2015,
          n. 84, sono sostituite dalle tabelle I e II  allegate  alla
          presente legge e  le  successive  modifiche  alle  predette
          tabelle  sono  disposte  secondo  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,
          n. 400. Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia  sono
          individuati, in numero non superiore a sette, gli  istituti
          penali per minorenni classificati quali uffici  di  livello
          dirigenziale non generale. Il Ministero della giustizia  e'
          autorizzato, nel triennio 2019-2021, in deroga  ai  vigenti
          vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e  ad
          assumere a tempo  indeterminato  fino  a  sette  unita'  di
          personale di livello dirigenziale non generale. Nelle  more
          dell'espletamento del concorso  pubblico  finalizzato  alla
          copertura dei posti di cui al presente comma, i  funzionari
          inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto  penitenziario
          possono svolgere fino al 31  dicembre  2022,  in  deroga  a
          quanto  previsto  dagli  articoli  3  e   4   del   decreto
          legislativo  15  febbraio  2006,  n.  63,  le  funzioni  di
          direttore  degli  istituti  penali   per   minorenni.   Per
          l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e'
          autorizzata la spesa di euro 337.969 per  l'anno  2019,  di
          euro 675.937 per l'anno 2020, di euro  684.154  per  l'anno
          2021, di euro 692.370 per l'anno 2022, di euro 700.587  per
          l'anno 2023, di euro  708.804  per  l'anno  2024,  di  euro
          717.020 per l'anno 2025, di euro 725.237 per  l'anno  2026,
          di euro 733.454 per l'anno 2027, di euro 741.670 per l'anno
          2028 e di euro 758.104 annui a decorrere dall'anno 2029.". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  21-quinquies  del
          decreto-legge 27 giugno 2015,  n.  83  (Misure  urgenti  in
          materia fallimentare, civile  e  processuale  civile  e  di
          organizzazione   e    funzionamento    dell'amministrazione
          giudiziaria) convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2015, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
          giugno 2015, n. 147: 
                «Art. 21-quinquies. Disposizioni in materia di uffici
          giudiziari. 
                1. Al fine di favorire la piena attuazione di  quanto
          previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge
          23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2022, per  le
          attivita'   di   custodia,   telefonia,    riparazione    e
          manutenzione ordinaria in precedenza svolte  dal  personale
          dei  comuni   gia'   distaccato,   comandato   o   comunque
          specificamente destinato presso gli  uffici  giudiziari,  i
          medesimi uffici giudiziari possono continuare ad  avvalersi
          dei servizi forniti dal predetto personale comunale,  sulla
          base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale,
          autorizzati dal Ministero della giustizia, in  applicazione
          e  nei  limiti  di  una  convenzione   quadro   previamente
          stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione
          nazionale dei comuni italiani. 
                2. Nella convenzione quadro di cui al  comma  1  sono
          fissati, secondo criteri di  economicita'  della  spesa,  i
          parametri per  la  quantificazione  del  corrispettivo  dei
          servizi di cui al medesimo comma 1. 
                3.  Le  autorizzazioni  di  cui  al  comma   1   sono
          rilasciate secondo  i  criteri  fissati  nella  convenzione
          quadro di cui al medesimo comma  1  e  nei  limiti  massimi
          complessivi del 15 per cento, per l'anno 2015, del  20  per
          cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno  2017  e
          del 10 per cento per ciascuno degli anni dal 2018 al  2022,
          della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione
          previsto  dall'articolo  1,  comma  527,  della  legge   23
          dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  2,  del
          decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (Misure urgenti per la
          definizione del contenzioso presso la Corte di  cassazione,
          per l'efficienza degli uffici giudiziari,  nonche'  per  la
          giustizia amministrativa)  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 25  ottobre  2016,  n.  197,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2016, n. 203: 
                «Art. 4 (Disposizioni per l'efficienza  degli  uffici
          di sorveglianza e divieto  di  assegnazione  del  personale
          dell'amministrazione    della    giustizia     ad     altre
          amministrazioni). - 1. - Omissis. 
                2. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  17,
          comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il  personale
          in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta
          eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non
          puo' essere comandato, distaccato o assegnato presso  altre
          pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre  2022,  salvo
          nulla osta della stessa amministrazione della giustizia. 
                3. - Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  3,  del
          citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Misure  urgenti  per  lo  svolgimento  degli
          esami  di  Stato  di   abilitazione   all'esercizio   delle
          professioni   e   dei   tirocini   professionalizzanti    e
          curriculari). - 1 - 2-ter. - Omissis. 
                3. Il semestre di  tirocinio  professionale,  di  cui
          all'articolo 41 della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247,
          all'interno del quale  ricade  il  periodo  di  sospensione
          delle   udienze   dovuto    all'emergenza    epidemiologica
          determinata   dal   diffondersi   del   COVID-19,   e'   da
          considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui  il
          praticante non abbia assistito al numero minimo di  udienze
          di cui all'articolo 8, comma 4, del  decreto  del  Ministro
          della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. E' ridotta  a  sedici
          mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I
          del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247,  per  i
          tirocinanti   che   hanno   conseguito   la    laurea    in
          giurisprudenza nella  sessione  di  cui  all'articolo  101,
          comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27 o nella sessione di cui all'articolo  6,  comma
          7-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre  2020,   n.   183,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2021, n. 21, indipendentemente dalla data  in  cui  si  sia
          svolta  la  seduta  di  laurea.  Durante  il   periodo   di
          sospensione    delle    udienze    dovuto     all'emergenza
          epidemiologica determinata dal  diffondersi  del  COVID-19,
          sono sospese tutte le attivita' formative dei tirocini,  di
          cui all'articolo 73 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013,  n.  98,  all'interno  degli  uffici  giudiziari.  Il
          Ministro della giustizia  predispone  con  proprio  decreto
          tutti  gli  strumenti  necessari  alla  prosecuzione  delle
          attivita' formative a distanza durante il suddetto  periodo
          di sospensione. 
                4. - Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  22,  comma  4,  e
          dell'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.
          247 (Nuova disciplina  dell'ordinamento  della  professione
          forense), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  18  gennaio
          2013, n. 15, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 22 (Albo speciale  per  il  patrocinio  davanti
          alle giurisdizioni superiori). - 1. - 3. Omissis. 
                4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro  che
          maturino i requisiti secondo la previgente normativa  entro
          dieci anni dalla data di entrata in vigore  della  presente
          legge. 
                5. - Omissis.»«Art. 49  (Disciplina  transitoria  per
          l'esame). - 1. Per i primi dieci anni dalla data di entrata
          in vigore della  presente  legge  l'esame  di  abilitazione
          all'esercizio della professione di  avvocato  si  effettua,
          sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove  orali,
          sia per quanto riguarda le modalita' di esame,  secondo  le
          norme previgenti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  3,  del
          decreto  legislativo  7  settembre  2012,  n.  155   (Nuova
          organizzazione dei tribunali ordinari e  degli  uffici  del
          pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
          legge 14 settembre 2011, n. 148), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 2012, n. 213, S.O.  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 11 (Entrata in vigore). - 1. - 2. - Omissis. 
                3.  Le  modifiche  delle  circoscrizioni  giudiziarie
          dell'Aquila  e  Chieti,   nonche'   delle   relative   sedi
          distaccate, previste  dagli  articoli  1  e  2,  acquistano
          efficacia a decorrere dal 1° gennaio  2024.  Nei  confronti
          dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli
          uffici giudiziari dell'Aquila e Chieti le  disposizioni  di
          cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
                4. - Omissis.».