Art. 10 
 
      Clausola di salvaguardia delle regioni a Statuto speciale 
            e delle Province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
regioni a Statuto speciale e  alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  2. Nelle Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  i  poteri  dei
commissari delegati di cui alla presente  ordinanza  sono  esercitati
dai soggetti  competenti  secondo  quanto  previsto  dall'ordinamento
provinciale. 
  3. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di  Trento
e di Bolzano, anche  in  deroga  a  quanto  previsto  dalla  presente
ordinanza, le  risorse  finanziarie  assegnate  sono  trasferite  con
vincolo di destinazione per gli interventi  previsti  dalla  presente
ordinanza al bilancio delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
anche a titolo di rimborso spese gia' sostenute, e gestite sulla base
dell'ordinamento  provinciale  per  le   finalita'   della   presente
ordinanza.  Le  medesime  risorse  sono  erogate  secondo   modalita'
concordate tra il Dipartimento della protezione civile e  la  singola
provincia interessata con accredito sul conto, intestato ai  medesimi
enti,  istituito  presso  la  tesoreria  provinciale  dello  Stato  e
rendicontate ai sensi delle leggi provinciali di contabilita' di  cui
all'art. 4. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 marzo 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio