Art. 10 Clausola di salvaguardia delle regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano 1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 2. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano i poteri dei commissari delegati di cui alla presente ordinanza sono esercitati dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall'ordinamento provinciale. 3. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente ordinanza, le risorse finanziarie assegnate sono trasferite con vincolo di destinazione per gli interventi previsti dalla presente ordinanza al bilancio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a titolo di rimborso spese gia' sostenute, e gestite sulla base dell'ordinamento provinciale per le finalita' della presente ordinanza. Le medesime risorse sono erogate secondo modalita' concordate tra il Dipartimento della protezione civile e la singola provincia interessata con accredito sul conto, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato e rendicontate ai sensi delle leggi provinciali di contabilita' di cui all'art. 4. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 marzo 2022 Il Capo del Dipartimento: Curcio