Art. 10
Clausola di salvaguardia delle regioni a Statuto speciale
e delle Province autonome di Trento e Bolzano
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
2. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano i poteri dei
commissari delegati di cui alla presente ordinanza sono esercitati
dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall'ordinamento
provinciale.
3. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento
e di Bolzano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente
ordinanza, le risorse finanziarie assegnate sono trasferite con
vincolo di destinazione per gli interventi previsti dalla presente
ordinanza al bilancio delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
anche a titolo di rimborso spese gia' sostenute, e gestite sulla base
dell'ordinamento provinciale per le finalita' della presente
ordinanza. Le medesime risorse sono erogate secondo modalita'
concordate tra il Dipartimento della protezione civile e la singola
provincia interessata con accredito sul conto, intestato ai medesimi
enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato e
rendicontate ai sensi delle leggi provinciali di contabilita' di cui
all'art. 4.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio