Art. 2 
 
                   Nomina dei commissari delegati 
                    e coordinamento territoriale 
 
  1. I Presidenti delle regioni, nominati Commissari  delegati,  e  i
Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano  provvedono
a coordinare l'organizzazione del  concorso  dei  rispettivi  sistemi
territoriali di protezione civile negli interventi e nelle  attivita'
di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a
seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel  quadro  di
un piano di distribuzione nazionale, in relazione: 
    a) alla definizione logistica per il trasporto di persone,  anche
mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle
condizioni  personali  rilevate,  limitatamente  al   territorio   di
competenza  e  qualora  le  regioni  e  province  autonome  ne  siano
provvisti; 
    b)  alle  soluzioni  urgenti  di  alloggiamento   ed   assistenza
temporanee,    provvedendo    in    sussidiarieta'     nelle     more
dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per  persone  in
transito,  da  parte  delle  Prefetture  -  Uffici  territoriali  del
Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale; 
    c) all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone; 
    d) all'assistenza  immediata  degli  ingressi  nelle  regioni  di
confine. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 i commissari  delegati  e  le
province autonome operano nell'ambito delle  forme  di  coordinamento
con gli enti locali le Prefetture - Uffici territoriali  del  Governo
gia' previsti ai  sensi  delle  rispettive  normative  di  protezione
civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati,  da  loro
presieduti, all'interno dei quali sono presenti i rappresentanti  dei
soggetti suindicati nonche' delle  strutture  operative  dei  sistemi
regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici. 
  3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
utilizzare le  strutture  gia'  allestite  in  attuazione  di  quanto
previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27
e, a tal fine, fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato
dal  Consiglio  dei  ministri  in  data  28  febbraio  2022   trovano
applicazione le disposizioni previste dal secondo periodo del comma 2
del medesimo art. 4. Ove non  disponibili  le  strutture  di  cui  al
precedente periodo, per le medesime finalita', le regioni e Provincie
autonome di Trento e Bolzano possono reperire direttamente  soluzioni
di accoglienza temporanea presso strutture  alberghiere  o  ricettive
del territorio, ovvero avvalersi degli enti  locali  in  qualita'  di
soggetti attuatori, ai sensi dell'art.  4,  comma  1  della  presente
ordinanza. 
  4. All'attuazione delle attivita' e  degli  interventi  di  cui  al
presente articolo si provvede a valere sulle risorse  finanziarie  di
cui all'art. 6.