Art. 2 Nomina dei commissari delegati e coordinamento territoriale 1. I Presidenti delle regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione: a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le regioni e province autonome ne siano provvisti; b) alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarieta' nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale; c) all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone; d) all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 i commissari delegati e le province autonome operano nell'ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali le Prefetture - Uffici territoriali del Governo gia' previsti ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all'interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati nonche' delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici. 3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare le strutture gia' allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, a tal fine, fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022 trovano applicazione le disposizioni previste dal secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 4. Ove non disponibili le strutture di cui al precedente periodo, per le medesime finalita', le regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano possono reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso strutture alberghiere o ricettive del territorio, ovvero avvalersi degli enti locali in qualita' di soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della presente ordinanza. 4. All'attuazione delle attivita' e degli interventi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 6.