Art. 2
Nomina dei commissari delegati
e coordinamento territoriale
1. I Presidenti delle regioni, nominati Commissari delegati, e i
Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi
territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attivita'
di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a
seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di
un piano di distribuzione nazionale, in relazione:
a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche
mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle
condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di
competenza e qualora le regioni e province autonome ne siano
provvisti;
b) alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza
temporanee, provvedendo in sussidiarieta' nelle more
dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in
transito, da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del
Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;
c) all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone;
d) all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di
confine.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 i commissari delegati e le
province autonome operano nell'ambito delle forme di coordinamento
con gli enti locali le Prefetture - Uffici territoriali del Governo
gia' previsti ai sensi delle rispettive normative di protezione
civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro
presieduti, all'interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei
soggetti suindicati nonche' delle strutture operative dei sistemi
regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
utilizzare le strutture gia' allestite in attuazione di quanto
previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
e, a tal fine, fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022 trovano
applicazione le disposizioni previste dal secondo periodo del comma 2
del medesimo art. 4. Ove non disponibili le strutture di cui al
precedente periodo, per le medesime finalita', le regioni e Provincie
autonome di Trento e Bolzano possono reperire direttamente soluzioni
di accoglienza temporanea presso strutture alberghiere o ricettive
del territorio, ovvero avvalersi degli enti locali in qualita' di
soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della presente
ordinanza.
4. All'attuazione delle attivita' e degli interventi di cui al
presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di
cui all'art. 6.