Art. 3
Attivita' di accoglienza di competenza del Ministero dell'interno sul
territorio e supporto alla medesima
1. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo provvedono,
assicurando il continuo raccordo con i Commissari o loro delegati, a
fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio
dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto, a
partire dalle operazioni di identificazione, mediante la rete dei
centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo
18 agosto 2015 n. 142 e, per il tramite del Servizio centrale di cui
all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante il
Sistema di accoglienza e integrazione in conformita' a quanto
previsto dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16.
2. Per le finalita' di accoglienza di cui al comma 1, le
Prefetture - Uffici territoriali del Governo, in caso di massiccio
afflusso o di particolari criticita' numeriche conclamate o previste,
possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive,
anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con
decreto ministeriale del 29 gennaio 2021, informandone il
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. Per le medesime
esigenze le Prefetture - Uffici territoriali del Governo si
raccordano con i Commissari delegati e le Province autonome di Trento
e Bolzano, nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'art.
2, comma 2, per ottimizzare, anche in riferimento all'evoluzione
della crisi pandemica, l'utilizzo delle strutture gia' allestite in
attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27.
3. Le specifiche esigenze di supporto di cui al comma 2 sono
formulate dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo ai
Commissari delegati ed alle Province autonome di Trento e Bolzano
nell'ambito delle forme di coordinamento di cui al comma 2 del
precedente art. 2, unitamente alla comunicazione delle attivita' di
competenza di cui al comma 1.
4. Ove non sia possibile risolvere con le modalita' di cui ai commi
1 e 2, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo possono
rappresentare specifiche esigenze ai commissari delegati e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano per l'alloggiamento
temporaneo, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera
b), o l'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul
territorio di propria competenza nell'ambito delle forme di
coordinamento di cui all'art. 2, comma 2.