Art. 3 
 
Attivita' di accoglienza di competenza del Ministero dell'interno sul
                 territorio e supporto alla medesima 
 
  1. Le Prefetture -  Uffici  territoriali  del  Governo  provvedono,
assicurando il continuo raccordo con i Commissari o loro delegati,  a
fronteggiare le eccezionali esigenze di  accoglienza  sul  territorio
dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto, a
partire dalle operazioni di identificazione,  mediante  la  rete  dei
centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo
18 agosto 2015 n. 142 e, per il tramite del Servizio centrale di  cui
all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1990,  n.  39,  mediante  il
Sistema  di  accoglienza  e  integrazione  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16. 
  2.  Per  le  finalita'  di  accoglienza  di  cui  al  comma  1,  le
Prefetture - Uffici territoriali del Governo, in  caso  di  massiccio
afflusso o di particolari criticita' numeriche conclamate o previste,
possono provvedere al  reperimento  di  idonee  strutture  ricettive,
anche in deroga allo schema di  capitolato  d'appalto  approvato  con
decreto  ministeriale  del   29   gennaio   2021,   informandone   il
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. Per le medesime
esigenze  le  Prefetture  -  Uffici  territoriali  del   Governo   si
raccordano con i Commissari delegati e le Province autonome di Trento
e Bolzano, nell'ambito delle forme di coordinamento di  cui  all'art.
2, comma 2, per  ottimizzare,  anche  in  riferimento  all'evoluzione
della crisi pandemica, l'utilizzo delle strutture gia'  allestite  in
attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27. 
  3. Le specifiche esigenze di  supporto  di  cui  al  comma  2  sono
formulate dalle  Prefetture -  Uffici  territoriali  del  Governo  ai
Commissari delegati ed alle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano
nell'ambito delle forme di  coordinamento  di  cui  al  comma  2  del
precedente art. 2, unitamente alla comunicazione delle  attivita'  di
competenza di cui al comma 1. 
  4. Ove non sia possibile risolvere con le modalita' di cui ai commi
1 e 2, le  Prefetture  -  Uffici  territoriali  del  Governo  possono
rappresentare specifiche  esigenze  ai  commissari  delegati  e  alle
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  per   l'alloggiamento
temporaneo, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1,  lettera
b), o l'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in  transito  sul
territorio  di  propria  competenza  nell'ambito   delle   forme   di
coordinamento di cui all'art. 2, comma 2.