Art. 3 Attivita' di accoglienza di competenza del Ministero dell'interno sul territorio e supporto alla medesima 1. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo provvedono, assicurando il continuo raccordo con i Commissari o loro delegati, a fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto, a partire dalle operazioni di identificazione, mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e, per il tramite del Servizio centrale di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante il Sistema di accoglienza e integrazione in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16. 2. Per le finalita' di accoglienza di cui al comma 1, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticita' numeriche conclamate o previste, possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con decreto ministeriale del 29 gennaio 2021, informandone il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. Per le medesime esigenze le Prefetture - Uffici territoriali del Governo si raccordano con i Commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'art. 2, comma 2, per ottimizzare, anche in riferimento all'evoluzione della crisi pandemica, l'utilizzo delle strutture gia' allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 3. Le specifiche esigenze di supporto di cui al comma 2 sono formulate dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo ai Commissari delegati ed alle Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle forme di coordinamento di cui al comma 2 del precedente art. 2, unitamente alla comunicazione delle attivita' di competenza di cui al comma 1. 4. Ove non sia possibile risolvere con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo possono rappresentare specifiche esigenze ai commissari delegati e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'alloggiamento temporaneo, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), o l'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul territorio di propria competenza nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'art. 2, comma 2.