Art. 4 
 
Nomina dei soggetti attuatori dei commissari delegati e  disposizioni
  in materia di gestione contabile 
  1. Per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art.
2, comma 1, i commissari delegati  possono  individuare  uno  o  piu'
soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a
specifiche aree di coordinamento. 
  2. Per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione  degli
interventi  e  delle  attivita'  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  e'
autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate  a
ciascun commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori di cui al
comma 1 da lui individuato. 
  3. I soggetti intestatari delle contabilita'  speciali  di  cui  al
comma 2 provvedono a rendicontare al  Dipartimento  della  protezione
civile, con cadenza bimestrale, gli oneri conseguenti alle  attivita'
svolte ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo modalita' e modulistica
appositamente definite e preventivamente condivise con la Commissione
Ā«protezione civileĀ» della conferenza dei Presidenti delle  regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano e  con  l'Associazione
nazionale comuni  d'Italia  per  il  relativo  rimborso  mediante  le
contabilita' speciali di cui al comma  2.  Le  Province  autonome  di
Trento e  Bolzano  provvedono  alla  rendicontazione  secondo  quanto
disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilita' n. 7
del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilita' n.  1
del 2002. 
  4. Per l'attuazione delle misure previste dalla presente  ordinanza
a cura dei  commissari  delegati  e  dei  Presidenti  delle  Province
autonome  di  Trento   e   di   Bolzano   possono   essere   concesse
anticipazioni. 
  5. Al fine di garantire l'efficace coordinamento e attuazione delle
attivita' di cui agli articoli 2  e  5,  le  regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono   conferire   incarichi
dirigenziali in deroga  all'art.  19,  comma  2,  limitatamente  alla
durata minima,  e  ai  limiti  previsti  dal  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 165/2001,  di  durata  non  superiore  allo  stato  di
emergenza,  per  la  copertura  dei  relativi  posti  vacanti   delle
strutture regionali di protezione civile,  con  oneri  a  carico  dei
rispettivi bilanci regionali.