Art. 4 Nomina dei soggetti attuatori dei commissari delegati e disposizioni in materia di gestione contabile 1. Per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, i commissari delegati possono individuare uno o piu' soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento. 2. Per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, e' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate a ciascun commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori di cui al comma 1 da lui individuato. 3. I soggetti intestatari delle contabilita' speciali di cui al comma 2 provvedono a rendicontare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza bimestrale, gli oneri conseguenti alle attivita' svolte ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo modalita' e modulistica appositamente definite e preventivamente condivise con la Commissione Ā«protezione civileĀ» della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e con l'Associazione nazionale comuni d'Italia per il relativo rimborso mediante le contabilita' speciali di cui al comma 2. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilita' n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilita' n. 1 del 2002. 4. Per l'attuazione delle misure previste dalla presente ordinanza a cura dei commissari delegati e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono essere concesse anticipazioni. 5. Al fine di garantire l'efficace coordinamento e attuazione delle attivita' di cui agli articoli 2 e 5, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono conferire incarichi dirigenziali in deroga all'art. 19, comma 2, limitatamente alla durata minima, e ai limiti previsti dal comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, di durata non superiore allo stato di emergenza, per la copertura dei relativi posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci regionali.