Art. 5 
 
      Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile 
 
  1. Per l'impiego del Volontariato organizzato di protezione  civile
nelle attivita' previste dall'art. 2 si applicano i benefici previsti
dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n.  1  del  2018,  con
oneri a carico delle  risorse  di  cui  al  successivo  art.  6.  Per
l'impiego  delle  organizzazioni  iscritte  nei  rispettivi   elenchi
territoriali del volontariato di  protezione  civile,  le  regioni  e
Province autonome di Trento e di Bolzano  provvedono  all'istruttoria
delle relative istanze di rimborso per la successiva  rendicontazione
al Dipartimento della  protezione  civile  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'art. 4. 
  2. Al fine di garantire idonea copertura  al  personale  volontario
impiegato nelle attivita' finalizzate alla  gestione  dell'emergenza,
il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad  utilizzare
polizze assicurative gia' stipulate, anche oltre  i  limiti  previsti
dai contratti in essere. Agli oneri conseguenti all'applicazione  del
presente articolo si provvede a valere sulle risorse  finanziarie  di
cui all'art. 6.