Art. 5
Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile
1. Per l'impiego del Volontariato organizzato di protezione civile
nelle attivita' previste dall'art. 2 si applicano i benefici previsti
dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, con
oneri a carico delle risorse di cui al successivo art. 6. Per
l'impiego delle organizzazioni iscritte nei rispettivi elenchi
territoriali del volontariato di protezione civile, le regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istruttoria
delle relative istanze di rimborso per la successiva rendicontazione
al Dipartimento della protezione civile in conformita' a quanto
previsto dall'art. 4.
2. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario
impiegato nelle attivita' finalizzate alla gestione dell'emergenza,
il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad utilizzare
polizze assicurative gia' stipulate, anche oltre i limiti previsti
dai contratti in essere. Agli oneri conseguenti all'applicazione del
presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di
cui all'art. 6.