Art. 5 Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile 1. Per l'impiego del Volontariato organizzato di protezione civile nelle attivita' previste dall'art. 2 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, con oneri a carico delle risorse di cui al successivo art. 6. Per l'impiego delle organizzazioni iscritte nei rispettivi elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istruttoria delle relative istanze di rimborso per la successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformita' a quanto previsto dall'art. 4. 2. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attivita' finalizzate alla gestione dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad utilizzare polizze assicurative gia' stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 6.