Art. 6
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui
alla presente ordinanza posti in essere dai commissari delegati e dai
Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dai
soggetti attuatori da essi nominati, si provvede nel limite delle
risorse autorizzate con delibera del Consiglio dei ministri in
relazione al presente contesto emergenziale.