Art. 6 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri connessi all'espletamento  degli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza posti in essere dai commissari delegati e dai
Presidenti delle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  o  dai
soggetti attuatori da essi nominati, si  provvede  nel  limite  delle
risorse autorizzate  con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  in
relazione al presente contesto emergenziale.