Art. 7 Disposizioni in materia di lavoro 1. Lo svolgimento di attivita' lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma e' consentita alle persone provenienti dall'Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche e integrazioni.