Art. 7
Disposizioni in materia di lavoro
1. Lo svolgimento di attivita' lavorativa sia in forma subordinata,
anche stagionale, che autonoma e' consentita alle persone provenienti
dall'Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola
richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente
questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione
annuale adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche e
integrazioni.