Art. 7 
 
                  Disposizioni in materia di lavoro 
 
  1. Lo svolgimento di attivita' lavorativa sia in forma subordinata,
anche stagionale, che autonoma e' consentita alle persone provenienti
dall'Ucraina a seguito della crisi in atto,  sulla  base  della  sola
richiesta  di  permesso  di  soggiorno  presentata  alla   competente
questura, in deroga alle quote massime definite dalla  programmazione
annuale  adottata  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  4,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  «Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero»,  e  successive  modifiche  e
integrazioni.