Art. 8 
 
Misure per l'accelerazione delle procedure di attivazione  dei  posti
              del Sistema di accoglienza e integrazione 
 
  1. I posti in accoglienza nell'ambito del Sistema di accoglienza ed
integrazione, di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge  28
febbraio 2022, n. 16, sono attivati dagli  enti  locali  titolari  di
finanziamento con procedure  di  affidamento  anche  in  deroga  alle
disposizioni di cui agli articoli 36 e da 59  a  65  del  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, fatto salvo il rispetto dei principi di economicita',  efficacia,
correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 
  2. L'accesso al Fondo  nazionale  per  le  politiche  e  i  servizi
dell'asilo (FNPSA), per l'attivazione dei posti di cui al comma 1  e'
consentito anche in deroga agli articoli 7, comma 2, 8, comma  4,  9,
comma 2 e 11, comma 2, art. 19, comma 1, lettera  k)  e  delle  linee
guida allegate al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019,
recante «Modalita' di accesso degli enti locali ai finanziamenti  del
Fondo nazionale per  le  politiche  ed  i  servizi  dell'asilo  e  di
funzionamento del Sistema di protezione per  titolari  di  protezione
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati». 
  3. Ai fini dell'attivazione dei posti di cui  al  comma  1  non  si
applica l'art. 14, comma 2, del decreto-legge  21  ottobre  2020,  n.
130, convertito, con modificazioni 18 dicembre 2020, n. 173.