Art. 8
Misure per l'accelerazione delle procedure di attivazione dei posti
del Sistema di accoglienza e integrazione
1. I posti in accoglienza nell'ambito del Sistema di accoglienza ed
integrazione, di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 28
febbraio 2022, n. 16, sono attivati dagli enti locali titolari di
finanziamento con procedure di affidamento anche in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 36 e da 59 a 65 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, fatto salvo il rispetto dei principi di economicita', efficacia,
correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
2. L'accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo (FNPSA), per l'attivazione dei posti di cui al comma 1 e'
consentito anche in deroga agli articoli 7, comma 2, 8, comma 4, 9,
comma 2 e 11, comma 2, art. 19, comma 1, lettera k) e delle linee
guida allegate al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019,
recante «Modalita' di accesso degli enti locali ai finanziamenti del
Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di
funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati».
3. Ai fini dell'attivazione dei posti di cui al comma 1 non si
applica l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n.
130, convertito, con modificazioni 18 dicembre 2020, n. 173.