Art. 9
Deroghe
1. Per la realizzazione delle attivita' di cui alla presente
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i
commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento
e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo
individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione,
in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6,
secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;
regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42
e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
art. 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, allo scopo di permettere ai comuni di andare in deroga per le
somme urgenze ai tempi stringenti relativi alla copertura di spesa di
fine anno;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle
attivita' previste dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente
ordinanza, i commissari delegati e i Presidenti delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori,
possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di
cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, fino
all'importo di euro 214.900,00 IVA esclusa per le forniture di beni e
servizi e per l'esecuzione di lavori. Con riferimento alle procedure
di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia
giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei
requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono
essere derogati. Di conseguenza e' derogato il termine di cui al
secondo periodo del comma 10 dell'art. 163.
3. I commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori, nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi
di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai
seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche
in assenza della delibera di programmazione;
32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della
relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la
deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), e' consentita nei limiti di
euro 214.900,00 e quella agli articoli 76 e 98 e' riferita alle
tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da
esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto
emergenziale;
35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi
omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale;
37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed
autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di
qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi
prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione
differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal
contesto emergenziale lo richiedono;
59, comma 1-bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche
sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 puo' essere messa a carico
dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura
per la scelta del contraente;
95, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di
aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche al di fuori delle
ipotesi previste dalla norma;
97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta' di
esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse
non e' inferiore a dieci;
31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario,
l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti
appaltanti, anche dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti
pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in
possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e
dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali
derivanti dalle esigenze emergenziali;
24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso
di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento
delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle
esigenze emergenziali;
25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e
l'accelerazione della procedura concernente la valutazione
dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della
progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure
semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione
e connessi, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dalla
presente ordinanza;
105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto
di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le
modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n.
50/2016;
106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei
documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini
previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i commissari
delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori accettano, anche in deroga
agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti
per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i
predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del
decreto legislativo n. 50/2016, mediante la banca dati centralizzata
gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi
di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalita'
compatibili con la gestione della situazione emergenziale,
individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi
di cui alla presente ordinanza il commissario delegato e gli
eventuali soggetti attuatori possono prevedere premi di accelerazione
e penalita' adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto
dall'art. 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su
piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia
di lavoro.
6. Al di fuori delle procedure espletate in via ordinaria ai sensi
di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, l'espletamento
delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture il
Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono
verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per
iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la
situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque
giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento
di verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi
dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture
eventualmente gia' realizzata.