Art. 9 
 
                               Deroghe 
 
  1. Per la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico e dei vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  i
commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  e  gli  eventuali  soggetti  attuatori  dal  medesimo
individuati possono provvedere, sulla base di  apposita  motivazione,
in deroga alle seguenti disposizioni normative: 
    regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; 
    regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42
e 119; 
    legge  7  agosto  1990,  n.  241  e   successive   modifiche   ed
integrazioni articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; 
    art. 191, comma 3, del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.
267, allo scopo di permettere ai comuni di andare in  deroga  per  le
somme urgenze ai tempi stringenti relativi alla copertura di spesa di
fine anno; 
    leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse  alle
attivita' previste dalla presente ordinanza. 
  2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza, i  commissari  delegati  e  i  Presidenti  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali  soggetti  attuatori,
possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti,  delle  procedure  di
cui all'art. 1, comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76 convertito con legge 11  settembre  2020,  n.  120,  fino
all'importo di euro 214.900,00 IVA esclusa per le forniture di beni e
servizi e per l'esecuzione di lavori. Con riferimento alle  procedure
di  somma  urgenza,  i  termini  per  la  redazione   della   perizia
giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei
requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art.  163  possono
essere derogati. Di conseguenza e' derogato  il  termine  di  cui  al
secondo periodo del comma 10 dell'art. 163. 
  3. I commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome  di
Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori, nel  rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione  degli  interventi
di cui alla  presente  ordinanza,  possono  procedere  in  deroga  ai
seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
    21, allo scopo di autorizzare le procedure di  affidamento  anche
in assenza della delibera di programmazione; 
    32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire  la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della
relativa tempistica  alle  esigenze  del  contesto  emergenziale;  la
deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), e' consentita nei limiti  di
euro 214.900,00 e quella agli articoli  76  e  98  e'  riferita  alle
tempistiche  e  modalita'  delle  comunicazioni  ivi   previste,   da
esercitare  in  misura  compatibile  con  le  esigenze  del  contesto
emergenziale; 
    35, allo scopo di consentire l'acquisizione  di  beni  e  servizi
omogenei e analoghi,  caratterizzati  da  regolarita',  da  rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale; 
    37 e 38, allo scopo di consentire di  procedere  direttamente  ed
autonomamente all'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture  di
qualsiasi importo in assenza del possesso  della  qualificazione  ivi
prevista e del ricorso alle Centrali di committenza; 
    40  e  52,  allo  scopo  di  ammettere  mezzi  di   comunicazione
differenti da quelli elettronici, ove le condizioni  determinate  dal
contesto emergenziale lo richiedono; 
    59, comma 1-bis, allo scopo  di  consentire  l'affidamento  anche
sulla base del progetto definitivo. In  tal  caso  la  redazione  del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  puo'  essere  messa  a  carico
dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo; 
    60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura
per la scelta del contraente; 
    95, relativamente alla possibilita' di adottare  il  criterio  di
aggiudicazione con il prezzo piu'  basso  anche  al  di  fuori  delle
ipotesi previste dalla norma; 
    97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta'  di
esclusione automatica fino a quando il numero delle  offerte  ammesse
non e' inferiore a dieci; 
    31, allo  scopo  di  autorizzare,  ove  strettamente  necessario,
l'individuazione del RUP  tra  soggetti  idonei  estranei  agli  enti
appaltanti, anche dipendenti  di  ruolo  di  altri  soggetti  o  enti
pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno  in
possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli  incarichi  e
dell'incremento  delle   esigenze   di   natura   tecnico-progettuali
derivanti dalle esigenze emergenziali; 
    24, allo scopo  di  autorizzare  l'affidamento  dell'incarico  di
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso
di assenza o insufficienza  di  personale  interno  in  possesso  dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e  dell'incremento
delle esigenze  di  natura  tecnico  -  progettuali  derivanti  dalle
esigenze emergenziali; 
    25, 26 e 27, allo  scopo  di  autorizzare  la  semplificazione  e
l'accelerazione   della   procedura   concernente   la    valutazione
dell'interesse archeologico e le fasi di  verifica  preventiva  della
progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 
    157,  allo  scopo   di   consentire   l'adozione   di   procedure
semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione
e connessi, secondo le modalita' ed entro i  limiti  stabiliti  dalla
presente ordinanza; 
    105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto
di  subappalto  a  far   data   dalla   richiesta   dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le
modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n.
50/2016; 
    106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste  nei
documenti di gara iniziali  e  allo  scopo  di  derogare  ai  termini
previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC. 
  4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di  affidamento,  i  commissari
delegati e i Presidenti  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori accettano, anche in deroga
agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
autocertificazioni, rese ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei  requisiti
per la  partecipazione  a  procedure  di  evidenza  pubblica,  che  i
predetti soggetti verificano ai sensi dell'art.  163,  comma  7,  del
decreto legislativo n. 50/2016, mediante la banca dati  centralizzata
gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi
di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite  altre  idonee  modalita'
compatibili  con   la   gestione   della   situazione   emergenziale,
individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure. 
  5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione  degli  interventi
di  cui  alla  presente  ordinanza  il  commissario  delegato  e  gli
eventuali soggetti attuatori possono prevedere premi di accelerazione
e penalita' adeguate all'urgenza anche in deroga  a  quanto  previsto
dall'art. 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su
piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti  in  materia
di lavoro. 
  6. Al di fuori delle procedure espletate in via ordinaria ai  sensi
di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo,  l'espletamento
delle procedure di affidamento di  lavori,  servizi  e  forniture  il
Commissario delegato  e  gli  eventuali  soggetti  attuatori  possono
verificare le offerte anomale  ai  sensi  dell'art.  97  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per
iscritto, assegnando al concorrente un  termine  compatibile  con  la
situazione emergenziale in atto e comunque  non  inferiore  a  cinque
giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del  procedimento
di  verifica,  il  soggetto  aggiudicatario  e'  liquidato  ai  sensi
dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere,  servizi  o  forniture
eventualmente gia' realizzata.