Art. 6 
 
                         Poteri sostitutivi 
 
  1.  Ai  fini  del  puntuale  rispetto  dei  termini  procedimentali
previsti dal cronoprogramma, il responsabile unico  del  procedimento
inadempiente puo' essere  sostituito  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  mentre  il
soggetto attuatore puo' essere sostituito ai sensi e per gli  effetti
dell'art. 12 e seguenti del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.