Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Con la presente ordinanza e'  disposto  il  finanziamento  degli
interventi previsti delle disposizioni  precedenti,  per  un  importo
complessivo  di  euro  68.000.000,00,  da  assegnarsi   ai   soggetti
ammissibili ai bandi. 
  2.  Il  trasferimento  delle  risorse  avverra'  con  le  modalita'
stabilite nei provvedimenti d'attuazione. 
  3.  Per  la  copertura  dei   costi   previsti   per   l'attuazione
dall'accordo con il Gestore dei servizi energetici -  GSE  S.p.a.  si
provvede ai sensi delle disposizioni precedenti, a valere sul  quadro
economico dell'intervento, in base ad una  rendicontazione  analitica
su base semestrale attestante le spese effettivamente  sostenute  nel
periodo  di  riferimento  dell'accordo  e  in  misura  comunque   non
superiore al 2% del valore dell'intervento, in  coerenza  con  quanto
previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  4. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza  si  fa  rinvio
agli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto ministeriale 15 luglio 2021  del
Ministero dell'economia e delle finanze, in  tema  di  finanziamento,
monitoraggio e rendicontazione, per quanto applicabili.