Art. 4 Disposizioni finanziarie 1. Con la presente ordinanza e' disposto il finanziamento degli interventi previsti delle disposizioni precedenti, per un importo complessivo di euro 68.000.000,00, da assegnarsi ai soggetti ammissibili ai bandi. 2. Il trasferimento delle risorse avverra' con le modalita' stabilite nei provvedimenti d'attuazione. 3. Per la copertura dei costi previsti per l'attuazione dall'accordo con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. si provvede ai sensi delle disposizioni precedenti, a valere sul quadro economico dell'intervento, in base ad una rendicontazione analitica su base semestrale attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento dell'accordo e in misura comunque non superiore al 2% del valore dell'intervento, in coerenza con quanto previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 4. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa rinvio agli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione, per quanto applicabili.