Art. 6 Poteri sostitutivi 1. Ai fini del puntuale rispetto dei termini procedimentali previsti dal cronoprogramma, il Responsabile unico del procedimento inadempiente, ove puo' essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre il Responsabile dell'intervento puo' essere sostituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.