Art. 7 Formazione del personale medico e sanitario 1. Nell'ambito dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'art. 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone periodicamente, l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali e' garantito anche attraverso il conseguimento di crediti formativi acquisiti per la partecipazione alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera l), secondo le modalita' stabilite con delibera della Commissione medesima.