Art. 7 
 
             Formazione del personale medico e sanitario 
 
  1. Nell'ambito dei programmi obbligatori di formazione continua  in
medicina di cui all'art. 16-bis del decreto legislativo  30  dicembre
1992,  n.  502,  che  la  Commissione  nazionale  per  la  formazione
continua, di cui all'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  dispone  periodicamente,  l'aggiornamento   del   personale
esercente le  professioni  sanitarie  operante  presso  le  strutture
sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella  sperimentazione  clinica
dei medicinali e' garantito  anche  attraverso  il  conseguimento  di
crediti formativi acquisiti per la partecipazione alle  attivita'  di
cui all'art. 1, comma 2, lettera l), secondo le  modalita'  stabilite
con delibera della Commissione medesima.