Art. 6 
 
                         Poteri sostitutivi 
 
  1.  Ai  fini  del  puntuale  rispetto  dei  termini  procedimentali
previsti dal cronoprogramma, il Responsabile unico  del  procedimento
inadempiente puo' essere  sostituito  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  mentre  il
Responsabile dell'intervento puo' essere sostituito ai  sensi  e  per
gli effetti dell'art. 12 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29  luglio  2021,  n.
108.