Art. 3 1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare alla Regione del Veneto. 2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti alla Regione del Veneto e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01. 3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Regione del Veneto e' tenuta a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 2022 Il Ministro: Franco Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 309