Art. 3 
 
  1. Per operare  le  riduzioni  di  risorse  previste  dal  presente
decreto,  il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato
provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da  erogare
alla Regione del Veneto. 
  2. Qualora non sia  possibile  l'integrale  recupero  delle  minori
entrate per lo Stato in forza della riduzione  delle  risorse,  sulla
base dei dati comunicati dal Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello  Stato,  l'Agenzia  delle  entrate  provvede  a  trattenere  le
relative somme a valere sui tributi spettanti alla Regione del Veneto
e le riversa al capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.
3575/01. 
  3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a  procedere,
in tutto o in parte, al recupero  richiesto  dal  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, la Regione del Veneto  e'  tenuta  a
versare le somme dovute direttamente  al  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 27 gennaio 2022 
 
                                                  Il Ministro: Franco 

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2022 
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finanze, reg. n. 309