IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita'
di  ripartizione  e  di  erogazione  delle  risorse  destinate   agli
incentivi per la formazione professionale  di  cui  all'art.  83-bis,
comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato  regolamento  in
base al quale, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sono  stabiliti  termini  e  modalita'  per  accedere  agli
incentivi sopra richiamati, nonche' i  modelli  delle  istanze  e  le
indicazioni che le stesse dovranno contenere; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante le modalita'  operative
per l'erogazione dei contributi a  favore  delle  iniziative  per  la
formazione professionale, di cui all'art.  4,  comma  1,  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009; 
  Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea ed in  particolare
l'art. 87; 
  Vista la raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola  e  media
impresa; 
  Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione  europea  del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del
trattato; 
  Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione
5,  l'esenzione  per  aiuti  relativi  a   progetti   di   formazione
professionale; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2020-2022»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, ed in particolare  la  tabella
10 relativa al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ivi
allegata; 
  Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231,
registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno  2019  con  il  n.
1-2304 che, sulla  base  dell'art.  1,  comma  150,  della  legge  23
dicembre 2014, n.  190,  ha  ripartito  le  risorse  complessivamente
destinate   al   settore   dell'autotrasporto   per    il    triennio
2019-2020-2021  fra  le   diverse   ipotesi   d'intervento   ed,   in
particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c) del summenzionato  decreto
interministeriale    che    destina cinque    milioni     di     euro
all'incentivazione  di   interventi   a   favore   della   formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto; 
  Vista, altresi',  la  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il  triennio  2021-2023»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre  2020  -
supplemento ordinario n. 46; 
  Considerato che  sul  capitolo  7330/  polizia  giudiziaria  6  del
bilancio di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, risultano disponibili cinque milioni  di  euro
finalizzati all'erogazione di incentivi per interventi a favore della
formazione  professionale  delle   imprese   di   autotrasporto   per
l'annualita' 2021; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono  attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
La stessa norma dispone che gli  oneri  relativi  alla  gestione  dei
predetti fondi ed interventi pubblici siano a  carico  delle  risorse
finanziarie dei fondi stessi; 
  Ritenuto   necessario   definire   le   modalita'   operative   per
l'erogazione dei contributi per l'avvio  di  progetti  di  formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2021; 
  Vista la normativa adottata dal Governo per prevenire la diffusione
epidemiologica COVID 19, con particolare riferimento alle misure  che
sconsigliano, allo stato, lo svolgimento dei corsi di formazione  «in
presenza», ma preferibilmente «a distanza»; 
  Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Finalita', beneficiari e intensita' del contributo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma  1,  lettera  c),  del  decreto  del
Ministro infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze 6  giugno  2019,  n.  231,  le
risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di  formazione
professionale    nel     settore     dell'autotrasporto     ammontano
complessivamente ad eurocinque milioni per l'annualita' 2021. 
  2. I soggetti destinatari della  presente  misura  incentivante  e,
quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese  di
autotrasporto di merci per conto di  terzi,  i  cui  titolari,  soci,
amministratori, nonche' dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto
collettivo nazionale logistica, trasporto e  spedizioni,  partecipino
ad iniziative  di  formazione  o  aggiornamento  professionale  volte
all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle
nuove   tecnologie,   allo   sviluppo   della    competitivita'    ed
all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul
lavoro. Da  tali  iniziative  sono  esclusi  i  corsi  di  formazione
finalizzati  all'accesso  alla  professione  di  autotrasportatore  e
all'acquisizione o al rinnovo di titoli  richiesti  obbligatoriamente
per l'esercizio di una determinata attivita'  di  autotrasporto.  Non
sono concessi aiuti alla formazione  organizzata  dalle  imprese  per
conformarsi alla  normativa  nazionale  obbligatoria  in  materia  di
formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2  del  regolamento  (CE)  n.
651/2014. 
  3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani
formativi   aziendali,   oppure   interaziendali,   territoriali    o
strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione
della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tutte  le
imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche'
esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale   o   per
filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di
cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale  6  novembre
2009, nel rispetto dei requisiti previsti  all'art.  2  del  presente
decreto. Indipendentemente  dal  piano  formativo  proposto,  possono
essere  oggetto  di  finanziamento  esclusivamente  le  attivita'  di
formazione  dirette  ai  destinatari  che  possiedano   i   requisiti
richiesti al comma 2. 
  4. Ai fini del finanziamento,  l'attivita'  formativa  deve  essere
avviata a partire dal 19 aprile 2022 e deve avere termine entro il  6
agosto  2022.  Potranno  essere  ammessi  costi  di  preparazione  ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data,
purche' successivi alla data di pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale
del presente decreto. 
  5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le
relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base
a quanto  previsto  dall'art.  31  del  citato  regolamento  (CE)  n.
651/2014.