Art. 2 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione
operativa, l'istruttoria  delle  domande,  nonche'  l'esecuzione  dei
monitoraggi e dei controlli affidati dal Ministero di cui al presente
decreto  sono  svolti   dal   soggetto   gestore   «Rete   Autostrade
Mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i  trasporti
Societa'  per  azioni»  ai  sensi  dell'art.   19,   comma   5,   del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le  modalita'  e  nei  termini
previsti da apposito Atto Attuativo, da stipularsi tra  il  Ministero
delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  il  soggetto
gestore ai sensi dell'Accordo di servizio prot.  261  del  26  giugno
2020 sottoscritto fra le suddette parti. 
  2. Le  funzioni  e  le  attivita'  che  il  soggetto  gestore  deve
svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto Atto Attuativo,  sono
quelle di seguito elencate: 
    a) collaborare con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili  per  la  predisposizione  delle  procedure  di
accesso ai suddetti incentivi; 
    b) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili ed ai beneficiari; 
    c) realizzare la gestione operativa del provvedimento in oggetto,
ivi comprese tutte le  attivita'  di  informatizzazione/archiviazione
dei dati, istruttoria, verifica, analisi  e  comunicazione  operativa
con i beneficiari, seguendo le indicazioni  fornite  dalla  Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto; 
    d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili nella fase di  chiusura  delle  attivita'
relative a tali incentivi; 
    e)  monitorare  l'andamento  dei  provvedimenti  e  svolgere   le
relative attivita' di controllo, sulla base delle specifiche  fornite
dalla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. 
  3. Gli oneri derivanti dall'Atto Attuativo  previsto  dal  comma  1
sono a carico delle risorse di cui all'art. 1, nel limite massimo del
due per cento  delle  risorse  destinate  all'intervento  di  cui  al
presente decreto e sono definiti in base ad uno specifico  preventivo
che tenga conto, ai sensi dell'Accordo di servizio sopra citato,  per
il  personale  impiegato,  delle  giornate/uomo  impegnate  e   delle
relative tariffe applicabili, per  i  costi  direttamente  imputabili
all'esecuzione delle attivita', della  spesa  da  sostenere,  per  le
componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per
gli  eventuali  costi   per   viaggi   e   trasferte,   delle   spese
preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti
previa presentazione  ed  approvazione  di  apposita  rendicontazione
redatta secondo le  specifiche  contenute  nell'Accordo  di  servizio
medesimo in conformita' al sopracitato preventivo. 
  4. Il Ministero, in quanto Amministrazione titolare  dell'interesse
primario, esercita  le  funzioni  di  iniziativa,  di  vigilanza,  di
controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate dal soggetto
gestore. A tal riguardo il  predetto  soggetto  assicura  la  massima
collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta'  nell'adempimento
delle richieste, degli ordini e delle  sollecitazioni  del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  sulle  attivita'
tecniche  e  istruttorie  relative   alle   procedure   di   cui   e'
responsabile.