Art. 3
Termine di proposizione delle domande e requisiti
1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:
a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al
Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che
esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa
complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione
speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle
imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e
II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella
citata sezione speciale dell'Albo.
2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, puo' presentare una sola domanda di accesso al
contributo. In caso di presentazione di piu' domande sara' presa in
considerazione solo la domanda presentata per prima.
3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate,
tramite posta elettronica certificata, alla Direzione generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto all'indirizzo PEC
dg.ss.@pec.mit.gov.it ed alla societa' Rete autostrade Mediterranee
per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a.
all'indirizzo PEC ram.formazione2022@pec.it a partire dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro
il successivo termine perentorio di sessanta giorni, sottoscritte con
firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio
o della cooperativa richiedente, specificando nell'oggetto: «Domanda
di ammissione incentivo formazione professionale edizione 12». Le
specifiche modalita' di presentazione e il modello dell'istanza
saranno pubblicati sul sito della societa' Rete autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti
S.p.a., e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella
sezione Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto
contributi ed incentivi.
4. Il contributo massimo erogabile per l'attivita' formativa e'
fissato secondo le seguenti soglie:
euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di dieci
unita');
euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di
cinquanta unita');
euro 100.000 per le medie imprese (che occupano meno di
duecentocinquanta unita');
euro 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o
superiore a duecentocinquanta unita').
I raggruppamenti di imprese possono ottenere un contributo pari
alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese,
associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con
un tetto massimo di euro 400.000.
Per la determinazione del contributo si terra' altresi' conto dei
seguenti massimali:
a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;
b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per
cento del totale dei costi ammissibili.
5. Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive
inerenti all'attivita' didattica di cui: personale docente, tutor,
spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto,
ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte
da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e
costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al
50 per cento di tutti i costi ammissibili.
6. Relativamente ad ogni progetto formativo, considerando l'attuale
stato di emergenza sanitaria, la formazione a distanza costituisce la
modalita' di svolgimento preferenziale, ma non esclusiva, dei corsi.
I corsi che sono svolti con strumenti informatici devono avere i
seguenti requisiti:
I. l'attivita' formativa deve essere svolta attraverso gli
strumenti di video conferenza con ripresa video contemporanea di
tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresi', la
condivisione dei documenti;
II. l'intero corso deve essere video registrato consentendo
l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
III. i docenti ed i partecipanti devono previamente essere
identificati con acquisizione di copia del documento di identita', e
per ciascuno di essi deve essere creato un apposito profilo
contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere
alla piattaforma della video conferenza;
IV. le registrazioni dell'attivita' formativa e delle verifiche
periodiche devono essere archiviate, registrate in formato
elettronico e conservate per cinque anni; le stesse sono messe a
disposizione su richiesta dell'amministrazione;
V. al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di
accesso alla videoconferenza.
7. Al momento della compilazione della domanda dovranno essere
obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati
identificativi del richiedente ed alle informazioni previste
dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi:
a) il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente
all'art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 83 del 2009, che non potra' in alcun caso essere
modificato successivamente alla presentazione della domanda;
b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di
inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle
ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari
dell'iniziativa);
c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto
attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione del corso
formativo presentato e si impegni a realizzarlo nel rispetto di
quanto previsto dal presente decreto;
d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
i. costi della docenza in aula;
ii. costi dei tutor;
iii. altri costi per l'erogazione della formazione;
iv. spese di viaggio relative a formatori e partecipanti alla
formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle
spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono
lavoratori con disabilita');
v. materiali e forniture con attinenza al progetto;
vi. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la
quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di
formazione;
vii. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa
formativa programmata;
viii. costi di personale dei partecipanti al progetto di
formazione;
ix. spese generali indirette, secondo le modalita' dettate
dall'art. 31 del regolamento generale in materia di esenzione dagli
aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data 17 giugno
2014, imputate con un metodo equo e corretto debitamente
giustificato;
e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora ed
eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice di accesso
se svolto in videoconferenza). Qualsiasi modifica di uno o piu' dei
predetti elementi del calendario del corso dovra' essere effettuata
tramite posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima
rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi casi
di comprovata forza maggiore, inviando una PEC esclusivamente
all'indirizzo ram.formazione2022.calendari@pec.it. La documentazione
inviata ad altro indirizzo di posta elettronica certificata o ad
altro indirizzo di posta elettronica non sara' oggetto di
lavorazione. Per tali casi, la modifica potra' infatti essere
effettuata online in un termine di tempo anche inferiore ai tre
giorni, ma la variazione dovra' essere documentata e motivata
oggettivamente a pena di esclusione della giornata formativa
modificata. L'ammissibilita' della documentazione inviata a comprova
della causa di forza maggiore sara' oggetto di apposita verifica in
fase di valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti. Le
specifiche modalita' di presentazione e il modello per la
predisposizione dei calendari saranno pubblicati sul sito della
societa' Rete autostrade Mediterranee per la logistica, le
infrastrutture ed i trasporti S.p.a. e del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci -
Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi.