Art. 3 
 
          Termine di proposizione delle domande e requisiti 
 
  1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi: 
    a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede principale o secondaria  in  Italia,  regolarmente  iscritte  al
Registro elettronico nazionale  istituito  dal  regolamento  (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009
e le imprese di  autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi  che
esercitano  la  professione  esclusivamente  con  veicoli  di   massa
complessiva fino a 1,5  tonnellate,  regolarmente  iscritte  all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 
    b) le strutture societarie regolarmente  iscritte  nella  sezione
speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art.  1  del
decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle
imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e
II-bis,  del   codice   civile,   limitatamente   alle   imprese   di
autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella
citata sezione speciale dell'Albo. 
  2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  accesso  al
contributo. In caso di presentazione di piu' domande sara'  presa  in
considerazione solo la domanda presentata per prima. 
  3. Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate,
tramite posta elettronica certificata, alla Direzione generale per la
sicurezza    stradale    e    l'autotrasporto    all'indirizzo    PEC
dg.ss.@pec.mit.gov.it ed alla societa' Rete  autostrade  Mediterranee
per  la  logistica,  le  infrastrutture   ed   i   trasporti   S.p.a.
all'indirizzo PEC ram.formazione2022@pec.it a partire dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed  entro
il successivo termine perentorio di sessanta giorni, sottoscritte con
firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del  consorzio
o della cooperativa richiedente, specificando nell'oggetto:  «Domanda
di ammissione incentivo formazione  professionale  edizione  12».  Le
specifiche modalita'  di  presentazione  e  il  modello  dell'istanza
saranno  pubblicati  sul  sito   della   societa'   Rete   autostrade
Mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i  trasporti
S.p.a., e del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  nella
sezione  Autotrasporto  merci  -   Documentazione   -   Autotrasporto
contributi ed incentivi. 
  4. Il contributo massimo erogabile  per  l'attivita'  formativa  e'
fissato secondo le seguenti soglie: 
    euro 15.000 per le  microimprese  (che  occupano  meno  di  dieci
unita'); 
    euro  50.000  per  le  piccole  imprese  (che  occupano  meno  di
cinquanta unita'); 
    euro  100.000  per  le  medie  imprese  (che  occupano  meno   di
duecentocinquanta unita'); 
    euro 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o
superiore a duecentocinquanta unita'). 
  I raggruppamenti di imprese possono  ottenere  un  contributo  pari
alla  somma  dei  contributi  massimi  riconoscibili  alle   imprese,
associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo,  con
un tetto massimo di euro 400.000. 
  Per la determinazione del contributo si terra' altresi'  conto  dei
seguenti massimali: 
    a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante; 
    b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora; 
    c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora; 
    d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati:  20  per
cento del totale dei costi ammissibili. 
  5. Fermi  restando  i  suddetti  massimali,  le  spese  complessive
inerenti all'attivita' didattica di cui:  personale  docente,  tutor,
spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al  progetto,
ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota  parte
da riferire al loro uso esclusivo per il  progetto  di  formazione  e
costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori  al
50 per cento di tutti i costi ammissibili. 
  6. Relativamente ad ogni progetto formativo, considerando l'attuale
stato di emergenza sanitaria, la formazione a distanza costituisce la
modalita' di svolgimento preferenziale, ma non esclusiva, dei  corsi.
I corsi che sono svolti con  strumenti  informatici  devono  avere  i
seguenti requisiti: 
    I.  l'attivita'  formativa  deve  essere  svolta  attraverso  gli
strumenti di video conferenza  con  ripresa  video  contemporanea  di
tutti i  partecipanti  e  dei  formatori  consentendo,  altresi',  la
condivisione dei documenti; 
    II. l'intero  corso  deve  essere  video  registrato  consentendo
l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti; 
    III. i  docenti  ed  i  partecipanti  devono  previamente  essere
identificati con acquisizione di copia del documento di identita',  e
per  ciascuno  di  essi  deve  essere  creato  un  apposito   profilo
contraddistinto da un codice  alfanumerico  attraverso  cui  accedere
alla piattaforma della video conferenza; 
    IV. le registrazioni dell'attivita' formativa e  delle  verifiche
periodiche  devono   essere   archiviate,   registrate   in   formato
elettronico e conservate per cinque anni;  le  stesse  sono  messe  a
disposizione su richiesta dell'amministrazione; 
    V. al soggetto gestore  devono  essere  comunicati  i  codici  di
accesso alla videoconferenza. 
  7. Al momento della  compilazione  della  domanda  dovranno  essere
obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati
identificativi  del  richiedente  ed   alle   informazioni   previste
dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29
maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi: 
    a) il soggetto attuatore delle  azioni  formative,  conformemente
all'art. 3, comma  2,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 83 del 2009,  che  non  potra'  in  alcun  caso  essere
modificato successivamente alla presentazione della domanda; 
    b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di
inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle
ore di  insegnamento,  il  numero  e  la  tipologia  dei  destinatari
dell'iniziativa); 
    c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale  il  soggetto
attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione  del  corso
formativo presentato e si  impegni  a  realizzarlo  nel  rispetto  di
quanto previsto dal presente decreto; 
    d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci: 
      i. costi della docenza in aula; 
      ii. costi dei tutor; 
      iii. altri costi per l'erogazione della formazione; 
      iv. spese di viaggio relative a formatori e  partecipanti  alla
formazione (sono escluse le spese di  alloggio,  ad  eccezione  delle
spese di alloggio minime  necessarie  per  i  partecipanti  che  sono
lavoratori con disabilita'); 
      v. materiali e forniture con attinenza al progetto; 
      vi. ammortamento degli strumenti e delle  attrezzature  per  la
quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  il  progetto   di
formazione; 
      vii. costi dei servizi di  consulenza  relativi  all'iniziativa
formativa programmata; 
      viii. costi  di  personale  dei  partecipanti  al  progetto  di
formazione; 
      ix. spese generali  indirette,  secondo  le  modalita'  dettate
dall'art. 31 del regolamento generale in materia di  esenzione  dagli
aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data  17  giugno
2014,  imputate  con  un   metodo   equo   e   corretto   debitamente
giustificato; 
    e) il calendario del corso  (materia  trattata,  giorno,  ora  ed
eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice  di  accesso
se svolto in videoconferenza). Qualsiasi modifica di uno o  piu'  dei
predetti elementi del calendario del corso dovra'  essere  effettuata
tramite  posta  elettronica  certificata,  almeno  tre  giorni  prima
rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi  casi
di  comprovata  forza  maggiore,  inviando  una  PEC   esclusivamente
all'indirizzo ram.formazione2022.calendari@pec.it. La  documentazione
inviata ad altro indirizzo di  posta  elettronica  certificata  o  ad
altro  indirizzo  di  posta  elettronica   non   sara'   oggetto   di
lavorazione.  Per  tali  casi,  la  modifica  potra'  infatti  essere
effettuata online in un termine  di  tempo  anche  inferiore  ai  tre
giorni,  ma  la  variazione  dovra'  essere  documentata  e  motivata
oggettivamente  a  pena  di  esclusione  della   giornata   formativa
modificata. L'ammissibilita' della documentazione inviata a  comprova
della causa di forza maggiore sara' oggetto di apposita  verifica  in
fase di valutazione della rendicontazione  dei  costi  sostenuti.  Le
specifiche  modalita'  di  presentazione  e   il   modello   per   la
predisposizione dei  calendari  saranno  pubblicati  sul  sito  della
societa'  Rete  autostrade  Mediterranee   per   la   logistica,   le
infrastrutture  ed  i  trasporti  S.p.a.  e   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto  merci  -
Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi.