Art. 4 Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 1. Qualora, in esito all'istruttoria di ammissibilita', emergano vizi che possano determinare l'inammissibilita' della domanda, ai sensi del presente decreto e della normativa vigente, l'attivita' formativa non potra' essere avviata fino al completamento della fase procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'attivita' formativa venga avviata prima della chiusura della suddetta fase procedimentale, le giornate formative svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai fini del contributo. Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita', non e' riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa formulato, che verra' considerato quale massimale, ma, ai fini del riconoscimento del contributo, si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti previsti. 2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra' al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovra' essere completato entro il termine perentorio del 6 agosto 2022. Entro e non oltre sessanta giorni dal termine di ciascun progetto formativo dovra' essere inviata tramite posta elettronica certificata esclusivamente all'indirizzo ram.formazione2022@pec.it, nonche' alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto all'indirizzo PEC dg.ss.@pec.mit.gov.it, specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da fatture quietanziate in originale o copia conforme, specificando nell'oggetto: «Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 12». La documentazione dovra' essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente. A tale documentazione deve essere allegata una relazione di fine attivita' debitamente sottoscritta dall'impresa, dal consorzio o dalla cooperativa, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. La documentazione contabile dovra', a pena di inammissibilita', essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche, integrazioni e norme attuative. Il relativo costo potra' essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui all'art. 3, comma 7, lettera d), punto 7 ma non concorrera' a determinare le soglie previste dall'art. 3, comma 4, del presente decreto. All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti: a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti, indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel caso delle strutture societarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), andra' allegato l'elenco completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada (ovvero all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso di dipendenti ed addetti, il relativo contratto di lavoro applicato; b) dettaglio dei costi per singole voci; c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili; d) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di micro, piccola o media impresa; e) se la formazione e' svolta a distanza, la registrazione dei corsi convalidata dall'ente attuatore da cui risulti la presenza dei partecipanti e da cui sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione; f) registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione; g) dichiarazione del docente/tutor o responsabile del corso, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la veridicita' delle informazioni riportate nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione svolta in modalita' e-learning di cui al punto e); h) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso; i) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo; j) coordinate bancarie dell'impresa. 3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto venga superato, il piano dei costi verra' riparametrato d'ufficio sulla base dei limiti massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di uno o piu' documenti giustificativi delle attivita' o dei costi sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo, l'istruttoria verra' conclusa sulla base della sola documentazione valida disponibile. 4. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, procede, entro il 14 aprile 2022, alla verifica dei requisiti di ammissibilita'. L'amministrazione, tramite posta elettronica certificata, comunica alle imprese l'eventuale esclusione. Contestualmente la Commissione e il soggetto gestore «Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Societa' per azioni» procederanno alla pubblicazione sul sito www.ramspa.it nella sezione Incentivi> Formazione professionale e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nella sezione Autotrasporto merci>Documentazione>Autotrasporto Contributi ed Incentivi, dell'elenco delle domande presentate ai sensi del presente decreto, completo dell'indicazione delle rispettive somme di spesa preventivate, con l'indicazione dell'avanzamento delle fasi procedimentali; tale elenco verra' aggiornato periodicamente secondo l'evoluzione delle singole fasi procedimentali previste dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Scaduto il termine per la presentazione di tutte le rendicontazioni, la commissione, valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria sulle rendicontazioni presentate, entro centocinquanta giorni redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, per i conseguenti adempimenti. 5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in cui, al termine delle attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sara' proporzionalmente ridotto.