Art. 4
Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi
1. Qualora, in esito all'istruttoria di ammissibilita', emergano
vizi che possano determinare l'inammissibilita' della domanda, ai
sensi del presente decreto e della normativa vigente, l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della fase
procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Qualora l'attivita' formativa venga avviata prima della
chiusura della suddetta fase procedimentale, le giornate formative
svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai fini del
contributo. Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita', non e'
riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa
formulato, che verra' considerato quale massimale, ma, ai fini del
riconoscimento del contributo, si procedera' alla verifica dei costi
rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti
previsti.
2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovra'
essere completato entro il termine perentorio del 6 agosto 2022.
Entro e non oltre sessanta giorni dal termine di ciascun progetto
formativo dovra' essere inviata tramite posta elettronica certificata
esclusivamente all'indirizzo ram.formazione2022@pec.it, nonche' alla
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
all'indirizzo PEC dg.ss.@pec.mit.gov.it, specifica rendicontazione
dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della
domanda, risultanti da fatture quietanziate in originale o copia
conforme, specificando nell'oggetto: «Rendicontazione corsi incentivo
formazione professionale edizione 12». La documentazione dovra'
essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale
dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.
A tale documentazione deve essere allegata una relazione di fine
attivita' debitamente sottoscritta dall'impresa, dal consorzio o
dalla cooperativa, dalla quale si evinca la corrispondenza con il
piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi
della mancata corrispondenza. La documentazione contabile dovra', a
pena di inammissibilita', essere certificata da un revisore legale
indipendente e iscritto nell'apposito registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive
modifiche, integrazioni e norme attuative. Il relativo costo potra'
essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui
all'art. 3, comma 7, lettera d), punto 7 ma non concorrera' a
determinare le soglie previste dall'art. 3, comma 4, del presente
decreto.
All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati i
seguenti documenti:
a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,
indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel caso delle
strutture societarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), andra'
allegato l'elenco completo delle aziende partecipanti al progetto
formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al
Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la
professione di autotrasportatore su strada (ovvero all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che
esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate),
e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso
di dipendenti ed addetti, il relativo contratto di lavoro applicato;
b) dettaglio dei costi per singole voci;
c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori
svantaggiati o disabili;
d) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di
micro, piccola o media impresa;
e) se la formazione e' svolta a distanza, la registrazione dei
corsi convalidata dall'ente attuatore da cui risulti la presenza dei
partecipanti e da cui sia possibile evincere, a pena di non
riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome,
cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista,
funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni
discente che ha preso parte alla lezione;
f) registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati
dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei
costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice
fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario
amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha
preso parte alla lezione;
g) dichiarazione del docente/tutor o responsabile del corso, resa
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante la veridicita' delle informazioni riportate
nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione svolta in
modalita' e-learning di cui al punto e);
h) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto
alle materie oggetto del corso;
i) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'impresa di
autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di
autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;
j) coordinate bancarie dell'impresa.
3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di
cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto venga superato, il
piano dei costi verra' riparametrato d'ufficio sulla base dei limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti giustificativi delle attivita' o dei costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,
l'istruttoria verra' conclusa sulla base della sola documentazione
valida disponibile.
4. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009,
procede, entro il 14 aprile 2022, alla verifica dei requisiti di
ammissibilita'. L'amministrazione, tramite posta elettronica
certificata, comunica alle imprese l'eventuale esclusione.
Contestualmente la Commissione e il soggetto gestore «Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti
Societa' per azioni» procederanno alla pubblicazione sul sito
www.ramspa.it nella sezione Incentivi> Formazione professionale e sul
sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, nella sezione Autotrasporto
merci>Documentazione>Autotrasporto Contributi ed Incentivi,
dell'elenco delle domande presentate ai sensi del presente decreto,
completo dell'indicazione delle rispettive somme di spesa
preventivate, con l'indicazione dell'avanzamento delle fasi
procedimentali; tale elenco verra' aggiornato periodicamente secondo
l'evoluzione delle singole fasi procedimentali previste dall'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Scaduto il termine per la
presentazione di tutte le rendicontazioni, la commissione, valutati
gli esiti dell'attivita' istruttoria sulle rendicontazioni
presentate, entro centocinquanta giorni redige l'elenco delle imprese
ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, per i conseguenti
adempimenti.
5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per
la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti delle risorse
richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in cui, al termine delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa,
il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sara'
proporzionalmente ridotto.