Art. 4 
 
         Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 
 
  1. Qualora, in esito all'istruttoria  di  ammissibilita',  emergano
vizi che possano determinare  l'inammissibilita'  della  domanda,  ai
sensi del presente decreto e  della  normativa  vigente,  l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della  fase
procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,
n. 241. Qualora  l'attivita'  formativa  venga  avviata  prima  della
chiusura della suddetta fase procedimentale,  le  giornate  formative
svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai  fini  del
contributo. Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita', non  e'
riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa
formulato, che verra' considerato quale massimale, ma,  ai  fini  del
riconoscimento del contributo, si procedera' alla verifica dei  costi
rendicontati e del mantenimento in  capo  all'impresa  dei  requisiti
previsti. 
  2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del  progetto  formativo,  che  dovra'
essere completato entro il termine  perentorio  del  6  agosto  2022.
Entro e non oltre sessanta giorni dal  termine  di  ciascun  progetto
formativo dovra' essere inviata tramite posta elettronica certificata
esclusivamente all'indirizzo ram.formazione2022@pec.it, nonche'  alla
Direzione  generale  per  la  sicurezza  stradale  e  l'autotrasporto
all'indirizzo PEC  dg.ss.@pec.mit.gov.it,  specifica  rendicontazione
dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato  all'atto  della
domanda, risultanti da fatture  quietanziate  in  originale  o  copia
conforme, specificando nell'oggetto: «Rendicontazione corsi incentivo
formazione  professionale  edizione  12».  La  documentazione  dovra'
essere sottoscritta con  firma  digitale  dal  rappresentante  legale
dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente. 
  A tale documentazione deve essere allegata una  relazione  di  fine
attivita' debitamente  sottoscritta  dall'impresa,  dal  consorzio  o
dalla cooperativa, dalla quale si evinca  la  corrispondenza  con  il
piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi
della mancata corrispondenza. La documentazione contabile  dovra',  a
pena di inammissibilita', essere certificata da  un  revisore  legale
indipendente e iscritto nell'apposito registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  39,  e  successive
modifiche, integrazioni e norme attuative. Il relativo  costo  potra'
essere rendicontato tra i costi per i servizi di  consulenza  di  cui
all'art. 3, comma 7,  lettera  d),  punto  7  ma  non  concorrera'  a
determinare le soglie previste dall'art. 3,  comma  4,  del  presente
decreto. 
  All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati i
seguenti documenti: 
    a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,
indicazione  del  contratto  di  lavoro  applicato.  Nel  caso  delle
strutture societarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera  b),  andra'
allegato l'elenco completo delle  aziende  partecipanti  al  progetto
formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione  al
Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che  esercitano  la
professione di autotrasportatore su  strada  (ovvero  all'albo  degli
autotrasportatori di cose per conto  di  terzi  per  le  imprese  che
esercitano la professione  di  autotrasportatore  esclusivamente  con
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a  1,5  tonnellate),
e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso
di dipendenti ed addetti, il relativo contratto di lavoro applicato; 
    b) dettaglio dei costi per singole voci; 
    c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di  lavoratori
svantaggiati o disabili; 
    d)  documentazione  comprovante  l'eventuale  caratteristica   di
micro, piccola o media impresa; 
    e) se la formazione e' svolta a distanza,  la  registrazione  dei
corsi convalidata dall'ente attuatore da cui risulti la presenza  dei
partecipanti  e  da  cui  sia  possibile  evincere,  a  pena  di  non
riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione,  nome,
cognome,  codice  fiscale,  codice   INPS   e   qualifica   (autista,
funzionario amministrativo,  socio,  amministratore,  etc.)  di  ogni
discente che ha preso parte alla lezione; 
    f) registri di  presenza  firmati  dai  partecipanti  e  vidimati
dall'ente attuatore contenenti, a  pena  di  non  riconoscimento  dei
costi rendicontati per la relativa  lezione,  nome,  cognome,  codice
fiscale,   codice   INPS   e    qualifica    (autista,    funzionario
amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che  ha
preso parte alla lezione; 
    g) dichiarazione del docente/tutor o responsabile del corso, resa
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, attestante la veridicita' delle informazioni  riportate
nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione svolta in
modalita' e-learning di cui al punto e); 
    h) dichiarazione dell'ente  di  formazione,  resa  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante il possesso di competenze da parte  dei  docenti  rispetto
alle materie oggetto del corso; 
    i) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  con  la  quale  l'impresa  di
autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa  di
autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo; 
    j) coordinate bancarie dell'impresa. 
  3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione,  l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri  di
cui all'art. 3, comma 4, del  presente  decreto  venga  superato,  il
piano dei costi verra' riparametrato d'ufficio sulla base dei  limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti  giustificativi  delle  attivita'  o  dei  costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,
l'istruttoria verra' conclusa sulla base  della  sola  documentazione
valida disponibile. 
  4. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009,
procede, entro il 14 aprile 2022,  alla  verifica  dei  requisiti  di
ammissibilita'.   L'amministrazione,   tramite   posta    elettronica
certificata,   comunica   alle   imprese   l'eventuale    esclusione.
Contestualmente la Commissione e il soggetto gestore «Rete Autostrade
Mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i  trasporti
Societa'  per  azioni»  procederanno  alla  pubblicazione  sul   sito
www.ramspa.it nella sezione Incentivi> Formazione professionale e sul
sito  del  Ministero   delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili,          nella           sezione           Autotrasporto
merci>Documentazione>Autotrasporto    Contributi    ed     Incentivi,
dell'elenco delle domande presentate ai sensi del  presente  decreto,
completo   dell'indicazione   delle   rispettive   somme   di   spesa
preventivate,   con   l'indicazione   dell'avanzamento   delle   fasi
procedimentali; tale elenco verra' aggiornato periodicamente  secondo
l'evoluzione delle singole  fasi  procedimentali  previste  dall'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Scaduto il termine  per  la
presentazione di tutte le rendicontazioni, la  commissione,  valutati
gli   esiti   dell'attivita'   istruttoria   sulle    rendicontazioni
presentate, entro centocinquanta giorni redige l'elenco delle imprese
ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione  generale
per la  sicurezza  stradale  e  l'autotrasporto,  per  i  conseguenti
adempimenti. 
  5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei  contributi  per
la formazione avverra',  in  ogni  caso,  nei  limiti  delle  risorse
richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in  cui,  al  termine  delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non  fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di  spesa,
il  contributo   da   erogarsi   alle   imprese   richiedenti   sara'
proporzionalmente ridotto.