IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Visto  il  decreto-legge  25  febbraio   2022,   n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante  «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l'altro,
all'art. 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle  eccezionali
esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che  arrivano
sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto
in quel Paese; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873  del  6  marzo  2022  recanti
«Disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  per  assicurare,  sul
territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e  l'assistenza  alla
popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto  nel  territorio
dell'Ucraina»; 
  Ravvisata la necessita' di prevedere  agevolazioni,  nel  trasporto
ferroviario,  autostradale  e  marittimo,  in  favore  dei  cittadini
ucraini provenienti dall'Ucraina e dei soggetti comunque  provenienti
dall'Ucraina che entrano  nel  territorio  nazionale  in  conseguenza
degli accadimenti in atto, al fine di  consentire  il  raggiungimento
del primo luogo di destinazione o di accoglienza; 
  Ravisata la necessita' di nominare un commissario  delegato  a  cui
affidare l'incarico di provvedere al  coordinamento  delle  misure  e
delle procedure da porre in essere per quanto concerne i  minori  non
accompagnati che arrivano sul  territorio  nazionale  in  conseguenza
della grave crisi internazionale in atto; 
  Ravvisata la necessita' di rafforzare, mediante  servizi  digitali,
le attivita'  di  gestione,  monitoraggio  e  controllo  delle  spese
emergenziali; 
  Ravvisata la necessita' di assicurare la piu' efficace gestione dei
flussi   e   dell'interscambio   di   dati   personali    nell'ambito
dell'attuazione  dello  svolgimento  delle  attivita'   connesse   al
contesto emergenziale in rassegna; 
  Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibile prot. n. 8935 dell'11 marzo 2022; 
  Vista la nota del Ministero dell'interno prot. n.  0016784  del  12
marzo 2022; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 4 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
  protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 
 
  1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 le parole: «ai  sensi
dell'art. 3, comma 1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi
dell'art. 2, comma 1».