IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27; Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea; Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»; Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022 recanti «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; Ravvisata la necessita' di prevedere agevolazioni, nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo, in favore dei cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e dei soggetti comunque provenienti dall'Ucraina che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, al fine di consentire il raggiungimento del primo luogo di destinazione o di accoglienza; Ravisata la necessita' di nominare un commissario delegato a cui affidare l'incarico di provvedere al coordinamento delle misure e delle procedure da porre in essere per quanto concerne i minori non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto; Ravvisata la necessita' di rafforzare, mediante servizi digitali, le attivita' di gestione, monitoraggio e controllo delle spese emergenziali; Ravvisata la necessita' di assicurare la piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali nell'ambito dell'attuazione dello svolgimento delle attivita' connesse al contesto emergenziale in rassegna; Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibile prot. n. 8935 dell'11 marzo 2022; Vista la nota del Ministero dell'interno prot. n. 0016784 del 12 marzo 2022; Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Dispone: Art. 1 Modifiche all'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 le parole: «ai sensi dell'art. 3, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 2, comma 1».