Art. 3 Disposizioni in materia di agevolazioni nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo 1. I cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, possono viaggiare gratuitamente per raggiungere il primo luogo di destinazione o di accoglienza, entro il termine massimo di cinque giorni dal loro ingresso: a) sui treni della societa' Trenitalia che effettuano servizio di Intercity, Eurocity e Regionale su tutto il territorio nazionale. Allo scopo, il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane puo' provvedere anche ad allestire idonei mezzi speciali o carrozze aggiuntive ove necessario, in considerazione delle condizioni e dello stato di necessita'. Per le medesime finalita', le imprese ferroviarie regionali, diverse da quelle di cui al comma 1, che erogano servizi di trasporto dei viaggiatori sul territorio nazionale possono prevedere, su base volontaria, la gratuita' del servizio nei confronti dei medesimi soggetti di cui al comma 1; b) sulla rete autostradale nazionale; c) sui servizi di trasporto marittimo per le isole. 2. Il personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio di cui alle lettere a) e c) del comma 1 e' autorizzato, all'atto del controllo del titolo di viaggio, a ricevere le dichiarazioni dei viaggiatori che attestino il possesso dei requisiti di cui al comma 1 registrandone i dati anagrafici di base, quali nome, cognome, estremi del documento di identificazione e la data dell'ingresso in territorio italiano, anche ai fini di successive verifiche a campione. La dichiarazione resa al personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio e' resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche ai fini dei successivi controlli nei termini di legge. 3. Il personale addetto alla riscossione dei pedaggi sulla rete di cui alla lettera b) del comma 1 e' autorizzato a ricevere le dichiarazioni di cui al comma 2, per i viaggiatori con autolinee a medio e lunga percorrenza. Per i cittadini ucraini in transito con mezzo proprio e' sufficiente l'esibizione di un documento attestante la cittadinanza ucraina. I soggetti provenienti dall'Ucraina e non cittadini ucraini sono tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2. 4. Gli oneri connessi alle misure di cui al presente articolo sono a carico delle societa' erogatrici dei servizi interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.