Art. 5 
 
                     Trattamento dati personali 
 
  1. Nell'ambito dell'attuazione dello  svolgimento  delle  attivita'
disciplinate con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile in relazione al contesto emergenziale in rassegna, allo  scopo
di   assicurare   la   piu'   efficace   gestione   dei   flussi    e
dell'interscambio di dati personali, i soggetti ivi indicati  possono
realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra  loro,  dei
dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10  del  regolamento
del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari  per
l'espletamento delle relative funzioni  fino  alla  cessazione  dello
stato di emergenza. 
  2. La comunicazione  dei  dati  personali  a  soggetti  pubblici  e
privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche'  la  diffusione
dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10  del
regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE  e'
effettuata, nei casi in cui  essa  risulti  indispensabile,  ai  fini
dello svolgimento delle attivita' di cui al contesto emergenziale  in
rassegna. 
  3. Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato  nel
rispetto dei principi di cui all'art. 5  del  citato  regolamento  n.
2016/679/UE, adottando misure appropriate  a  tutela  dei  diritti  e
delle liberta' degli interessati. 
  4. In relazione al contesto emergenziale  in  atto,  nonche'  avuto
riguardo all'esigenza di  contemperare  la  funzione  di  soccorso  e
assistenza con quella afferente alla salvaguardia della  riservatezza
degli interessati, i soggetti di  cui  al  comma  1  conferiscono  le
autorizzazioni  di   cui   all'art.   2-quaterdecies,   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con  modalita'  semplificate,  ed
anche oralmente. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 marzo 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio