Art. 5 Trattamento dati personali 1. Nell'ambito dell'attuazione dello svolgimento delle attivita' disciplinate con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile in relazione al contesto emergenziale in rassegna, allo scopo di assicurare la piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, i soggetti ivi indicati possono realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari per l'espletamento delle relative funzioni fino alla cessazione dello stato di emergenza. 2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche' la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e' effettuata, nei casi in cui essa risulti indispensabile, ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al contesto emergenziale in rassegna. 3. Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del citato regolamento n. 2016/679/UE, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati. 4. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonche' avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso e assistenza con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 conferiscono le autorizzazioni di cui all'art. 2-quaterdecies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalita' semplificate, ed anche oralmente. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 marzo 2022 Il Capo del Dipartimento: Curcio