Art. 13 Modalita' di gestione degli interventi 1. Il MUR, all'esito delle graduatorie di cui all'art. 9, comma 2, procede nei confronti dei progetti assegnatari di risorse all'adozione del decreto di concessione. Formano parte integrante del decreto di concessione il progetto definitivo, come risultante in esito alla fase negoziale, comprensivo del cronoprogramma di attuazione, degli obiettivi - intermedi e finali - e del piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei medesimi, nonche' il disciplinare. 2. Resta inteso che i progetti ammessi e finanziabili, come da graduatorie, saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 3. Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1, e' trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione mediante la sottoscrizione dell'atto d'obbligo.