Art. 13 
 
               Modalita' di gestione degli interventi 
 
  1. Il MUR, all'esito delle graduatorie di cui all'art. 9, comma  2,
procede  nei  confronti   dei   progetti   assegnatari   di   risorse
all'adozione del decreto di concessione. Formano parte integrante del
decreto di concessione il progetto  definitivo,  come  risultante  in
esito  alla  fase  negoziale,  comprensivo  del   cronoprogramma   di
attuazione, degli obiettivi - intermedi e finali - e  del  piano  dei
pagamenti  connesso  al  conseguimento  dei  medesimi,   nonche'   il
disciplinare. 
  2. Resta inteso che i progetti  ammessi  e  finanziabili,  come  da
graduatorie, saranno finanziati fino  ad  esaurimento  delle  risorse
disponibili. 
  3. Il decreto di  concessione  delle  agevolazioni,  opportunamente
registrato dai competenti  organi  di  controllo  e  corredato  dalla
documentazione di cui al precedente comma 1, e' trasmesso al soggetto
proponente  per  la  successiva  formale  accettazione  mediante   la
sottoscrizione dell'atto d'obbligo.