Art. 15 
 
                       Variazioni del progetto 
 
  1. Le variazioni di natura soggettiva sono  consentite  solo  nelle
ipotesi di fusioni e/o incorporazioni  o  altri  fenomeni  successori
derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari. 
  2. Variazioni di natura oggettiva sono consentite nella  misura  in
cui non abbiano impatto sulle finalita' dell'intervento,  cosi'  come
definite nell'avviso, e sul conseguimento degli obiettivi e scadenze,
intermedi e finali, connessi all'esecuzione del progetto. 
  3. Ogni eventuale variazione al piano dei costi  e  alle  attivita'
previste dovra' essere, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre
2021, n. 1314, come rettificato dal decreto ministeriale 27  dicembre
2021, n. 1368,  obbligatoriamente  e  tempestivamente  comunicata  al
Ministero,  per  il  tramite  dei  servizi  della   piattaforma   GEA
(http://www.gea.mur.gov.it),  e   potra'   essere   sottoposta   alla
valutazione dell'esperto tecnico-scientifico della fase «in  itinere»
al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 2. 
  4. Le variazioni al piano dei  costi  non  potranno  in  ogni  caso
superare, in termini cumulati, il limite del 15% (quindici per cento)
rispetto al totale dei costi ammessi al finanziamento. 
  5.  Le  variazioni,  di  natura  soggettiva  ed  oggettiva  saranno
comunque soggette all'approvazione da parte del MUR.