Art. 15 Variazioni del progetto 1. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari. 2. Variazioni di natura oggettiva sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalita' dell'intervento, cosi' come definite nell'avviso, e sul conseguimento degli obiettivi e scadenze, intermedi e finali, connessi all'esecuzione del progetto. 3. Ogni eventuale variazione al piano dei costi e alle attivita' previste dovra' essere, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314, come rettificato dal decreto ministeriale 27 dicembre 2021, n. 1368, obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al Ministero, per il tramite dei servizi della piattaforma GEA (http://www.gea.mur.gov.it), e potra' essere sottoposta alla valutazione dell'esperto tecnico-scientifico della fase «in itinere» al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 2. 4. Le variazioni al piano dei costi non potranno in ogni caso superare, in termini cumulati, il limite del 15% (quindici per cento) rispetto al totale dei costi ammessi al finanziamento. 5. Le variazioni, di natura soggettiva ed oggettiva saranno comunque soggette all'approvazione da parte del MUR.