Art. 5 
 
                       Interventi finanziabili 
 
  1. L'avviso finanzia la  creazione  o  l'ammodernamento  di  almeno
dieci infrastrutture tecnologiche di innovazione,  ubicate  in  unico
sito   o   distribuite,   concepite   e   realizzate   per    offrire
strumentazioni, soluzioni e servizi tecnologici avanzati  rivolti  al
mondo  accademico  e  imprenditoriale,  al  fine  di  accrescerne  la
competitivita'. 
  2. Nel caso  di  infrastrutture  distribuite,  le  stesse  dovranno
comunque operare con unicita' statutaria e di conduzione  scientifica
e  tecnica,  garantendo  un'unica  interfaccia  con  gli  utenti,  ma
svolgendo  le  attivita'  in   una   molteplicita'   di   siti,   con
caratteristiche  di  complementarieta',  distribuiti  sul  territorio
italiano. 
  3. Gli interventi finanziati devono insistere  su  ambiti  coerenti
con le priorita' stabilite nel PNR 2021-2027  o  nelle  strategie  di
specializzazione intelligente a livello nazionale o  regionale;  essi
sostengono in via prioritaria lo  sviluppo  delle  fasi  di  maggiore
prossimita'  al  mercato,  caratterizzate  da  livelli  di  maturita'
tecnologica identificabili con valori di TRL medio-alti. 
  4.   Le   iniziative   devono   avere   preferibilmente   carattere
multifunzionale, in grado di coprire,  ove  applicabile,  almeno  tre
settori tematici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,  i)
quantistica, ii) materiali avanzati, iii) fotonica, iv) scienze della
vita, v) intelligenze artificiali, vi) transizione energetica. 
  5. Sono  finanziabili  gli  investimenti  materiali  e  immateriali
nonche' le spese indicate al successivo art. 7. 
  6. Non  sono  ammissibili,  ai  sensi  degli  orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»
(2021/C58/01), le attivita' di cui al seguente elenco:  i)  attivita'
connesse  ai  combustibili  fossili,  compreso  l'uso  a  valle;  ii)
attivita' nell'ambito del sistema di scambio di  quote  di  emissione
dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra  previste
non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii)  attivita'
connesse  alle  discariche  di  rifiuti,  agli  inceneritori  e  agli
impianti di trattamento meccanico biologico; iv)  attivita'  nel  cui
ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un
danno all'ambiente e il  requisito  di  conformita'  alla  pertinente
normativa ambientale dell'UE e nazionale.