Art. 6 
 
Dimensione finanziaria, intensita' di  aiuto,  durata  e  termini  di
                     realizzazione del progetto 
 
  1.  Ciascuna  iniziativa  deve  prevedere  un   totale   di   costi
complessivi ammissibili, come esposti in  domanda,  compresi  tra  un
minimo di 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di euro  e  un  massimo  di
20.000.000,00   (ventimilioni/00)   di   euro   per   interventi   di
ammodernamento   di   infrastrutture   esistenti;   per    interventi
finalizzati  alla  creazione  di   nuove   infrastrutture,   ciascuna
iniziativa deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili,
come esposti in domanda, compresi  tra  un  minimo  di  20.000.000,00
(ventimilioni/00)   di   euro   e   un   massimo   di   40.000.000,00
(quarantamilioni/00) di euro. Gli importi innanzi  menzionati  devono
intendersi IVA inclusa. 
  2. Le iniziative sono  ammesse  all'agevolazione  nella  forma  del
contributo  alla  spesa,  nel  rispetto  delle  intensita'  di  aiuto
stabilite all'art. 26, comma 6, del  regolamento  (UE)  n.  651/2014,
fino a un massimo del 49% (quarantanove per cento) dei costi  ammessi
e comunque fino a concorrenza della quota di cofinanziamento. 
  3.  Le  risorse  destinate  al  cofinanziamento   potranno   essere
finanziarie e in natura. Rimane inteso che gli  eventuali  contributi
in natura sono considerati ammissibili al sostegno, fino a un massimo
del 20% (venti per cento) del totale dei costi  ammissibili,  secondo
quanto disposto dall'art.  67,  comma  1,  del  regolamento  (UE)  n.
1060/2021. 
  4. La durata massima delle iniziative non deve superare i trentasei
mesi, prorogabili di ulteriori sei  mesi  in  caso  di  completamento
delle attivita' per la messa in opera  degli  investimenti  in  conto
capitale e per il funzionamento. Resta comunque ferma  la  necessita'
di concludere il progetto entro il  termine  del  31  dicembre  2025,
fatte  salve  eventuali  e  sopravvenute  modifiche  legislative  e/o
regolamentari in ordine ai termini di ammissibilita' previsti per  il
PNRR. 
  5.  La  proposta  progettuale   dovra'   obbligatoriamente   recare
indicazione della data di avvio delle attivita'. Ciascuna  iniziativa
potra'  essere  avviata  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di partecipazione  al  presente  avviso.  Non  sono  pertanto
ammissibili le attivita' che a tale data risultino essere state  gia'
effettuate o avviate da parte dei soggetti proponenti.