Art. 6 Dimensione finanziaria, intensita' di aiuto, durata e termini di realizzazione del progetto 1. Ciascuna iniziativa deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili, come esposti in domanda, compresi tra un minimo di 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di euro e un massimo di 20.000.000,00 (ventimilioni/00) di euro per interventi di ammodernamento di infrastrutture esistenti; per interventi finalizzati alla creazione di nuove infrastrutture, ciascuna iniziativa deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili, come esposti in domanda, compresi tra un minimo di 20.000.000,00 (ventimilioni/00) di euro e un massimo di 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) di euro. Gli importi innanzi menzionati devono intendersi IVA inclusa. 2. Le iniziative sono ammesse all'agevolazione nella forma del contributo alla spesa, nel rispetto delle intensita' di aiuto stabilite all'art. 26, comma 6, del regolamento (UE) n. 651/2014, fino a un massimo del 49% (quarantanove per cento) dei costi ammessi e comunque fino a concorrenza della quota di cofinanziamento. 3. Le risorse destinate al cofinanziamento potranno essere finanziarie e in natura. Rimane inteso che gli eventuali contributi in natura sono considerati ammissibili al sostegno, fino a un massimo del 20% (venti per cento) del totale dei costi ammissibili, secondo quanto disposto dall'art. 67, comma 1, del regolamento (UE) n. 1060/2021. 4. La durata massima delle iniziative non deve superare i trentasei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi in caso di completamento delle attivita' per la messa in opera degli investimenti in conto capitale e per il funzionamento. Resta comunque ferma la necessita' di concludere il progetto entro il termine del 31 dicembre 2025, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilita' previsti per il PNRR. 5. La proposta progettuale dovra' obbligatoriamente recare indicazione della data di avvio delle attivita'. Ciascuna iniziativa potra' essere avviata successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso. Non sono pertanto ammissibili le attivita' che a tale data risultino essere state gia' effettuate o avviate da parte dei soggetti proponenti.