Art. 2 
 
              Misure urgenti di contenimento e gestione 
           dell'emergenza sanitaria nella Regione Sardegna 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, nella Regione Sardegna continuano ad applicarsi,  per  un
periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla»,
come definita dalla normativa vigente  e  nei  termini  di  cui  agli
articoli 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52  e
successive modificazioni, fatta salva la possibilita'  di  una  nuova
classificazione.