Art. 2
Misure urgenti di contenimento e gestione
dell'emergenza sanitaria nella Regione Sardegna
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
SARS-Cov-2, nella Regione Sardegna continuano ad applicarsi, per un
periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla»,
come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli
articoli 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e
successive modificazioni, fatta salva la possibilita' di una nuova
classificazione.