Art. 2 
 
 
          Modalita' di applicazione degli indici sintetici 
                      di affidabilita' fiscale 
 
  1. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui ai punti da
1 a 30, da 32 a 39 e da 58 a 88 del comma 1 dell'art. 1, si applicano
ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che svolgono in maniera
prevalente le attivita' indicate nei corrispondenti punti del  citato
comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 3. 
  2. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui ai punti da
40 a 45, 48, 49, 51, 53 e da 55 a 57 del  comma  1  dell'art.  1,  si
applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni  che  svolgono
in maniera prevalente le attivita' indicate nei corrispondenti  punti
del citato comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 3. 
  3. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di  cui  ai  punti
31, 46, 47, 50, 52 e 54 del comma 1  dell'art.  1,  si  applicano  ai
contribuenti esercenti attivita' d'impresa, ovvero arti e professioni
che  svolgono  in  maniera  prevalente  le  attivita'  indicate   nei
corrispondenti punti del citato comma 1, fermo restando  il  disposto
dell'art. 3. 
  4. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, ovvero di piu'
attivita' professionali, per attivita'  prevalente,  con  riferimento
alla  quale  si  applicano  gli  indici  sintetici  di  affidabilita'
fiscale, si intende l'insieme delle attivita' dalle quali deriva, nel
corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare  di  ricavi  o  di
compensi, determinato attraverso  la  somma  dei  ricavi  o  compensi
afferenti tutte le attivita' previste dallo specifico indice,  tenuto
conto di quanto disposto nei successivi commi del presente articolo. 
  5. L'indice CG36U si applica anche ai  contribuenti  che  svolgono,
unitamente  all'attivita'  oggetto  dell'indice,  una  o  piu'  delle
seguenti attivita' complementari: 
    a) gelaterie e pasticcerie, codice attivita' 56.10.30; 
    b) gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attivita' 56.10.41; 
    c) bar e altri esercizi simili  senza  cucina,  codice  attivita'
56.30.00. 
  L'indice  CG36U   si   applica,   in   presenza   delle   attivita'
complementari di cui alle lettere a), b) e  c),  se  i  ricavi  delle
attivita' oggetto  dell'indice  sono  prevalenti  rispetto  a  quelli
derivanti dall'insieme di tali attivita' complementari. 
  L'indice CG36U si applica, alle condizioni stabilite  nel  presente
comma, anche in presenza di ricavi, ancorche' prevalenti, provenienti
dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad aggio e  ricavo  fisso,
ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a  contratti
estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche  su  supporto
audiovideomagnetico, dalla  rivendita  di  carburanti  nonche'  dalla
cessione di generi di monopolio. 
  6. L'indice CG37U, si applica anche ai contribuenti  che  svolgono,
unitamente alle attivita'  oggetto  dell'indice,  una  o  piu'  delle
seguenti attivita' complementari: 
    a) Ristorazione con somministrazione, codice attivita' 56.10.11; 
    b) Attivita'  di  ristorazione  connesse  alle  aziende  ittiche,
codice attivita' 56.10.13 
    c) Ristorazione senza somministrazione con preparazione  di  cibi
da asporto, codice attivita' 56.10.20; 
    d) Ristorazione ambulante, codice attivita' 56.10.42; 
    e) Gestione  di  apparecchi  che  consentono  vincite  in  denaro
funzionanti  a  moneta  o  a  gettone,  codice   attivita'   92.00.02
(limitatamente  alla   raccolta   delle   giocate   per   conto   del
concessionario mediante  gli  apparecchi  per  il  gioco  lecito  con
vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto  18
giugno 1931, n.  773,  in  veste  di  esercenti  o  possessori  degli
apparecchi medesimi); 
    f) Gestione di apparecchi che non consentono  vincite  in  denaro
funzionanti a moneta o a gettone, codice attivita' 93.29.30. 
  L'indice  CG37U   si   applica,   in   presenza   delle   attivita'
complementari di cui alle lettere a), b) e  c),  se  i  ricavi  delle
attivita' oggetto dello studio  sono  prevalenti  rispetto  a  quelli
derivanti dall'insieme di tali attivita' complementari. 
  L'indice CG37U si applica altresi', alle condizioni  stabilite  nel
periodo precedente, in presenza delle attivita' complementari di  cui
alle  lettere  d)  ed  e),  se  i  ricavi  delle  attivita'   oggetto
dell'indice, sommati a quelli derivanti dalle attivita' complementari
di cui alle lettere a), b) e c), sono prevalenti  rispetto  a  quelli
derivanti dall'insieme delle  attivita'  complementari  di  cui  alle
lettere d) ed e). 
  L'indice CG37U si applica, alle condizioni stabilite  nel  presente
comma, anche in presenza di ricavi, ancorche' prevalenti, provenienti
dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad aggio e  ricavo  fisso,
ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a  contratti
estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche  su  supporti
audiovideomagnetici, dalla  rivendita  di  carburanti  nonche'  dalla
cessione di generi di monopolio. 
  7. L'indice CG44U si applica anche ai  contribuenti  che  svolgono,
unitamente alle attivita'  oggetto  dell'indice,  una  o  piu'  delle
seguenti attivita' complementari: 
    a) Ristorazione con somministrazione, codice attivita' 56.10.11; 
    b) Attivita'  di  ristorazione  connesse  alle  aziende  ittiche,
codice attivita' 56.10.13; 
    c) Gelaterie e pasticcerie, codice attivita' 56.10.30; 
    d) Bar e altri esercizi simili  senza  cucina,  codice  attivita'
56.30.00. 
  L'indice CG44U si applica, in  presenza  delle  predette  attivita'
complementari, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio  sono
prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme  delle  attivita'
complementari. 
  8. L'indice CG54U si applica anche ai  contribuenti  che  svolgono,
unitamente    all'attivita'    oggetto    dell'indice,    l'attivita'
complementare di bar e altri esercizi  simili  senza  cucina,  codice
attivita' 56.30.00, se i ricavi delle attivita'  oggetto  dell'indice
sono  prevalenti  rispetto  a  quelli  derivanti  da  tale  attivita'
complementare. 
  L'indice CG54U si applica, alle condizioni stabilite  nel  presente
comma, anche in presenza di ricavi, ancorche' prevalenti, provenienti
dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad aggio e  ricavo  fisso,
ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a  contratti
estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche  su  supporto
audiovideomagnetico, dalla  rivendita  di  carburanti  nonche'  dalla
cessione di generi di monopolio. 
  9. L'indice CG60U si applica, in deroga a quanto previsto al  comma
1, anche ai contribuenti  titolari  di  concessione  per  l'esercizio
dell'attivita'  di  gestione  di  stabilimenti  balneari:  marittimi,
lacuali  e  fluviali,  codice  attivita'   93.29.20   che   svolgono,
unitamente all'attivita' oggetto  dell'indice,  e  nell'ambito  della
medesima unita' produttiva,  una  o  piu'  delle  seguenti  attivita'
complementari, anche se prevalenti: 
    a) Ristorazione con somministrazione, codice attivita' 56.10.11; 
    b) Attivita'  di  ristorazione  connesse  alle  aziende  ittiche,
codice attivita' 56.10.13; 
    c) Ristorazione senza somministrazione con preparazione  di  cibi
da asporto, codice attivita' 56.10.20; 
    d) Gelaterie e pasticcerie, codice attivita' 56.10.30; 
    e) Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attivita' 56.10.41; 
    f) Ristorazione ambulante, codice attivita' 56.10.42; 
    g) Bar e altri esercizi simili  senza  cucina,  codice  attivita'
56.30.00. 
  In presenza di piu'  unita'  locali,  ai  fini  dell'individuazione
dell'attivita' prevalente di cui al comma 1, i ricavi derivanti dalle
attivita' complementari di cui  al  periodo  precedente,  qualora  le
stesse siano esercitate dai titolari di concessione  per  l'esercizio
dell'attivita'  di  gestione  di  stabilimenti  balneari:  marittimi,
lacuali e fluviali, nell'ambito della medesima  unita'  produttiva  e
unitamente  a  quella  oggetto  dell'indice  CG60U,  si   considerano
derivanti da tale ultima attivita'. 
  10. L'indice CD12U si applica anche ai contribuenti  che  svolgono,
unitamente  all'attivita'  oggetto  dell'indice,  una  o  piu'  delle
seguenti attivita' complementari: 
    a) Supermercati, codice attivita' 47.11.20; 
    b) Discount di alimentari, codice attivita' 47.11.30; 
    c) Minimercati ed altri esercizi non specializzati di  alimentari
vari, codice attivita' 47.11.40; 
    d) Commercio  al  dettaglio  di  frutta  e  verdura  preparata  e
conservata, codice attivita' 47.21.02; 
    e) Commercio al dettaglio di bevande, codice attivita' 47.25.00; 
    f)   Commercio   al   dettaglio   di   latte   e   di    prodotti
lattiero-caseari, codice attivita' 47.29.10; 
    g) Commercio al dettaglio di caffe' torrefatto, codice  attivita'
47.29.20; 
    h) Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici  e  dietetici,
codice attivita' 47.29.30; 
    i)  Commercio  al  dettaglio  di  altri  prodotti  alimentari  in
esercizi specializzati nca, codice attivita' 47.29.90. 
  L'indice CD12U si applica, in  presenza  delle  predette  attivita'
complementari, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio  sono
prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme  delle  attivita'
complementari. 
  11. L'indice CM85U si applica anche ai contribuenti  che  svolgono,
unitamente  all'attivita'   oggetto   dell'indice,   l'attivita'   di
ricevitorie del lotto,  superenalotto,  totocalcio  eccetera,  codice
attivita' 92.00.01. L'indice CM85U si applica, altresi', in deroga  a
quanto previsto al comma 1,  nel  caso  in  cui  i  ricavi  derivanti
dall'attivita' di ricevitoria siano  prevalenti  rispetto  ai  ricavi
derivanti dall'attivita' oggetto dell'indice. 
  12. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con  il
presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di  imposta  in
corso alla data del 31 dicembre 2021.