Art. 3
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano
gli indici sintetici di affidabilita' fiscale
1. Oltre alle tipologie di soggetti individuate al comma 6
dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito
con la legge 21 giugno 2017, n. 96, gli indici sintetici di
affidabilita' fiscale approvati con il presente decreto non si
applicano nei confronti:
a) dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art.
85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero,
compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, di ammontare
superiore a euro 5.164.569;
b) dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario
agevolato, previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' di cui all'art.
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dei
contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di
criteri forfetari;
c) dei contribuenti che esercitano due o piu' attivita' di
impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di
affidabilita' fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati
relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione dall'indice sintetico di affidabilita' fiscale
relativo all'attivita' prevalente, comprensivi di quelli delle
attivita' complementari indicate, per ogni indice, ai commi da 5 a 11
dell'art. 2, con i limiti ivi indicati, superi il 30 per cento
dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
d) delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che
operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e
delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che
operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
e) dei soggetti che svolgono attivita' d'impresa, arte o
professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Per gli indici CG40U, CG50U, CG69U e CK23U, ai fini della
determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli
indici stessi, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono
essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze
iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico
delle imposte sui redditi.
3. L'indice CG77U non si applica nei confronti delle corporazioni
dei piloti di porto esercenti le attivita' di cui al medesimo indice.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuate le tipologie di contribuenti che, ancorche' esclusi
dall'applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla
comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al
comma 4 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.