Art. 3 
 
 
        Categorie di contribuenti alle quali non si applicano 
            gli indici sintetici di affidabilita' fiscale 
 
  1.  Oltre  alle  tipologie  di  soggetti  individuate  al  comma  6
dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito
con la  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  gli  indici  sintetici  di
affidabilita' fiscale  approvati  con  il  presente  decreto  non  si
applicano nei confronti: 
    a) dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di  cui  all'art.
85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero,
compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986,  n.  917  e  successive  modificazioni,  di  ammontare
superiore a euro 5.164.569; 
    b) dei  contribuenti  che  si  avvalgono  del  regime  forfetario
agevolato, previsto dall'art. 1, commi da 54 a  89,  della  legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  del  regime  fiscale  di   vantaggio   per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' di  cui  all'art.
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e  dei
contribuenti che  determinano  il  reddito  con  altre  tipologie  di
criteri forfetari; 
    c) dei contribuenti  che  esercitano  due  o  piu'  attivita'  di
impresa,  non   rientranti   nel   medesimo   indice   sintetico   di
affidabilita'  fiscale,  qualora  l'importo  dei  ricavi   dichiarati
relativi  alle  attivita'  non  rientranti  tra   quelle   prese   in
considerazione  dall'indice  sintetico   di   affidabilita'   fiscale
relativo  all'attivita'  prevalente,  comprensivi  di  quelli   delle
attivita' complementari indicate, per ogni indice, ai commi da 5 a 11
dell'art. 2, con i limiti  ivi  indicati,  superi  il  30  per  cento
dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; 
    d) delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che
operano esclusivamente a favore delle imprese  socie  o  associate  e
delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori  che
operano esclusivamente a favore degli utenti stessi; 
    e)  dei  soggetti  che  svolgono  attivita'  d'impresa,  arte   o
professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo  V-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  2. Per gli indici CG40U,  CG50U,  CG69U  e  CK23U,  ai  fini  della
determinazione  del  limite  di  esclusione  dall'applicazione  degli
indici stessi, di cui alla lettera a) del comma 1,  i  ricavi  devono
essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti  delle  esistenze
iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e  93  del  testo  unico
delle imposte sui redditi. 
  3. L'indice CG77U non si applica nei confronti  delle  corporazioni
dei piloti di porto esercenti le attivita' di cui al medesimo indice. 
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
individuate le  tipologie  di  contribuenti  che,  ancorche'  esclusi
dall'applicazione   degli   indici,   sono   comunque   tenuti   alla
comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al
comma 4 dell'art. 9-bis del decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.