Art. 4 
 
 
        Ulteriori categorie di contribuenti alle quali non si 
       applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale 
 
  1. Per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021,  gli
indici sintetici di affidabilita' fiscale, in vigore per il  medesimo
periodo d'imposta, non si applicano nei confronti dei  soggetti  che,
nel periodo d'imposta 2021, rispetto al periodo d'imposta 2019, hanno
subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei  ricavi  di  cui
all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere  c),  d)  ed
e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.  Tali  soggetti  sono  comunque
tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali
previsti dal comma 4 dell'art.  9-bis  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  2. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati  con  il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2  febbraio  2021,
non si applicano, per il periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2021, nei confronti dei soggetti che  svolgono  attivita'  d'impresa,
arte o professione partecipanti a un gruppo  IVA  di  cui  al  Titolo
V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.