Art. 4
Ulteriori categorie di contribuenti alle quali non si
applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale
1. Per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli
indici sintetici di affidabilita' fiscale, in vigore per il medesimo
periodo d'imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che,
nel periodo d'imposta 2021, rispetto al periodo d'imposta 2019, hanno
subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui
all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed
e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali soggetti sono comunque
tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali
previsti dal comma 4 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 febbraio 2021,
non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2021, nei confronti dei soggetti che svolgono attivita' d'impresa,
arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo
V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.