Art. 4 Ulteriori categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale 1. Per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli indici sintetici di affidabilita' fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che, nel periodo d'imposta 2021, rispetto al periodo d'imposta 2019, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali soggetti sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 2. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 febbraio 2021, non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, nei confronti dei soggetti che svolgono attivita' d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.