Art. 5
Determinazione del punteggio di affidabilita' fiscale
1. Sulla base degli indici approvati con il presente decreto e'
espresso, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilita' fiscale
riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a
quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini
ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale previsto al
comma 11 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate
ai sensi del comma 5 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, di
ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale segnala anche il punteggio relativo agli indicatori
elementari tesi a verificare la normalita' e la coerenza della
gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse
basi imponibili.
3. Il programma informatico di cui al comma precedente consente
altresi' al contribuente la possibilita' di indicare
l'inattendibilita' delle informazioni desunte dalle banche dati rese
disponibili dall'Agenzia delle entrate. Laddove l'informazione
risulta modificabile sulla base di quanto previsto nell'allegato n.
95 al presente decreto, e' altresi' possibile inserire i dati
ritenuti corretti dal contribuente stesso.
4. Con riferimento agli indici approvati con il presente decreto,
ad eccezione di quelli di cui al comma successivo, ai fini
dell'attribuzione del punteggio relativo agli indicatori elementari
tesi a verificare la normalita' e la coerenza della gestione
aziendale o professionale, relativa alle diverse basi imponibili, i
ricavi, ovvero, i compensi dichiarati, da confrontare con quelli
presunti in base agli indicatori elementari, sono i ricavi di cui
all'art. 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle
lettere c), d), e) e f), del comma 1 del medesimo articolo, del
citato testo unico, ovvero i compensi di cui all'art. 54, comma 1,
del citato testo unico.
5. Con riferimento agli indici sintetici di affidabilita' fiscale
CM06A, CM12U, CM13U, CM20U, CM81U, CM85U, CG36U, CG37U, CG44U, CG54U,
CG60U, CG83U, CG85U, approvati con il presente decreto, ai medesimi
fini di cui al precedente comma 4, i ricavi dichiarati, da
confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari,
sono quelli di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di
quelli previsti dalle lettere c), d), e) e f), del comma 1 del
medesimo articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
6. Ai medesimi fini di cui al precedente comma 4, per le imprese
che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto
unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati,
da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori
elementari, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni.
7. Per l'indice CM81U, vista l'attivita' economica per la quale e'
stato elaborato, la relativa metodologia di elaborazione, nonche' le
variabili di cui al comma 8 dell'art. 1, ai medesimi fini di cui al
precedente comma 4, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli
stimati in base agli indicatori elementari, vanno aumentati
dell'ammontare delle accise rimborsate all'impresa, nel corso
dell'anno, dagli organi competenti.
8. Per migliorare il proprio profilo di affidabilita' nonche' per
accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell'art. 9-bis, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21
giugno 2017, n. 96, i contribuenti interessati possono indicare nelle
dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti
dalle scritture contabili, rilevanti per la determina della base
imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori
componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente maggior
volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria,
all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai
precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di
beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
9. La dichiarazione degli importi di cui al comma precedente non
comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il
versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e
con le modalita' previsti per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi, con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme
dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
10. Gli ulteriori componenti positivi di cui al precedente comma 8
non rilevano ai fini dell'individuazione degli altri dati economici,
contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale.