Art. 5 
 
 
        Determinazione del punteggio di affidabilita' fiscale 
 
  1. Sulla base degli indici approvati con  il  presente  decreto  e'
espresso, su una scala da 1 a 10, il grado di  affidabilita'  fiscale
riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine  di  consentire  a
quest'ultimo,  sulla  base  dei  dati  dichiarati  entro  i   termini
ordinariamente previsti, l'accesso al  regime  premiale  previsto  al
comma 11 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  2. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle  entrate
ai sensi del comma 5 dell'art. 9-bis,  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito con la  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  di
ausilio all'applicazione  degli  indici  sintetici  di  affidabilita'
fiscale  segnala  anche  il  punteggio   relativo   agli   indicatori
elementari tesi a  verificare  la  normalita'  e  la  coerenza  della
gestione aziendale o professionale, anche con riferimento  a  diverse
basi imponibili. 
  3. Il programma informatico di cui  al  comma  precedente  consente
altresi'   al    contribuente    la    possibilita'    di    indicare
l'inattendibilita' delle informazioni desunte dalle banche dati  rese
disponibili  dall'Agenzia  delle  entrate.   Laddove   l'informazione
risulta modificabile sulla base di quanto previsto  nell'allegato  n.
95 al  presente  decreto,  e'  altresi'  possibile  inserire  i  dati
ritenuti corretti dal contribuente stesso. 
  4. Con riferimento agli indici approvati con il  presente  decreto,
ad  eccezione  di  quelli  di  cui  al  comma  successivo,  ai   fini
dell'attribuzione del punteggio relativo agli  indicatori  elementari
tesi  a  verificare  la  normalita'  e  la  coerenza  della  gestione
aziendale o professionale, relativa alle diverse basi  imponibili,  i
ricavi, ovvero, i compensi  dichiarati,  da  confrontare  con  quelli
presunti in base agli indicatori elementari, sono  i  ricavi  di  cui
all'art. 85 del Testo unico delle imposte sui redditi  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  e
successive modificazioni, ad  esclusione  di  quelli  previsti  dalle
lettere c), d), e) e f), del  comma  1  del  medesimo  articolo,  del
citato testo unico, ovvero i compensi di cui all'art.  54,  comma  1,
del citato testo unico. 
  5. Con riferimento agli indici sintetici di  affidabilita'  fiscale
CM06A, CM12U, CM13U, CM20U, CM81U, CM85U, CG36U, CG37U, CG44U, CG54U,
CG60U, CG83U, CG85U, approvati con il presente decreto,  ai  medesimi
fini  di  cui  al  precedente  comma  4,  i  ricavi  dichiarati,   da
confrontare con quelli presunti in base agli  indicatori  elementari,
sono quelli di cui all'art. 85 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad  esclusione  di
quelli previsti dalle lettere c), d),  e)  e  f),  del  comma  1  del
medesimo  articolo,  del  citato  testo  unico,  nonche'  dei  ricavi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso. 
  6. Ai medesimi fini di cui al precedente comma 4,  per  le  imprese
che  eseguono  opere,  forniture  e  servizi  pattuiti  come  oggetto
unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i  ricavi  dichiarati,
da  confrontare  con  quelli  presunti  in   base   agli   indicatori
elementari, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti  delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da  1  a  4,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  e  successive
modificazioni. 
  7. Per l'indice CM81U, vista l'attivita' economica per la quale  e'
stato elaborato, la relativa metodologia di elaborazione, nonche'  le
variabili di cui al comma 8 dell'art. 1, ai medesimi fini di  cui  al
precedente comma 4, i ricavi dichiarati, da  confrontare  con  quelli
stimati  in  base  agli  indicatori   elementari,   vanno   aumentati
dell'ammontare  delle  accise  rimborsate  all'impresa,   nel   corso
dell'anno, dagli organi competenti. 
  8. Per migliorare il proprio profilo di affidabilita'  nonche'  per
accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell'art.  9-bis,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,  convertito  con  la  legge  21
giugno 2017, n. 96, i contribuenti interessati possono indicare nelle
dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi,  non  risultanti
dalle scritture contabili, rilevanti  per  la  determina  della  base
imponibile  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi.  Tali   ulteriori
componenti positivi rilevano anche  ai  fini  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e determinano  un  corrispondente  maggior
volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto.
Ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto,  salva  prova  contraria,
all'ammontare  degli  ulteriori  componenti  positivi   di   cui   ai
precedenti  periodi  si  applica,  tenendo  conto  dell'esistenza  di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa  alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni  di
beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 
  9. La dichiarazione degli importi di cui al  comma  precedente  non
comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione  che  il
versamento delle relative imposte sia effettuato entro il  termine  e
con le modalita' previsti per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi, con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle  somme
dovute a titolo  di  saldo  e  di  acconto  delle  imposte  ai  sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  10. Gli ulteriori componenti positivi di cui al precedente comma  8
non rilevano ai fini dell'individuazione degli altri dati  economici,
contabili e strutturali rilevanti  per  l'applicazione  degli  indici
sintetici di affidabilita' fiscale.