Art. 6 Ulteriori attivita' economiche alle quali si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021 1. Per effetto dell'aggiornamento della classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007, adottata per finalita' statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e successivi, i seguenti indici sintetici di affidabilita' fiscale, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021, sono applicabili, oltre alle attivita' economiche previste nel citato decreto, anche alle attivita' economiche di seguito elencate: 1) ISA BD09U - applicabile anche alle attivita' di: fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno, codice attivita' 16.23.21; fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere), codice attivita' 16.23.22; 2) ISA BD20U - applicabile anche all'attivita' di: presagomatura dell'acciaio per cemento armato, codice attivita' 24.33.03; 3) ISA BD40U - applicabile anche all'attivita' di: fabbricazione di luminarie per feste, codice attivita' 27.40.02; 4) ISA BG04U - applicabile anche alle attivita' di: gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi, codice attivita' 93.21.01; gestione di attrazioni e attivita' di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attivita' dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati, codice attivita' 93.21.02; 5) ISA BG67U - applicabile anche all'attivita' di: attivita' di lavanderie self-service, codice attivita' 96.01.30; 6) ISA BK30U - applicabile anche alle attivita' di: attivita' di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei rifiuti, codice attivita' 74.90.31; attivita' di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica, codice attivita' 74.90.32; attivita' di consulenza in materia di gestione delle risorse idriche, minerali e altre risorse naturali usate per finalita' diverse da quella energetica, codice attivita' 74.90.33. 2. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui ai punti da 1 a 3 e 5 del comma 1 del presente articolo si applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nei corrispondenti punti del citato comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021. 3. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui ai punti 4 e 6 del comma 1 del presente articolo si applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa, ovvero arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nei corrispondenti punti del citato comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021. 4. Per effetto della soppressione di alcuni codici attivita' a seguito dell'aggiornamento della classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007, di cui al comma 1 del presente articolo, i seguenti indici sintetici di affidabilita' fiscale, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021, non sono piu' applicabili alle attivita' economiche di seguito elencate: 1) ISA BD09U - non piu' applicabile all'attivita' di: fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia, codice attivita' 16.23.20; 2) ISA BG04U - non piu' applicabile all'attivita' di: parchi di divertimento e parchi tematici, codice attivita' 93.21.00. 5. In ogni caso, gli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021 sono applicabili, a partire dal periodo d'imposta 2021, sulla base dell'aggiornamento della classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007, di cui al comma 1 del presente articolo. 6. Il programma informatico di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'art. 5, comma 2 del presente decreto, tiene conto delle modifiche agli indici di cui ai commi precedenti.