Art. 6
Ulteriori attivita' economiche alle quali si applicano gli indici
sintetici di affidabilita' fiscale approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021
1. Per effetto dell'aggiornamento della classificazione delle
attivita' economiche Ateco 2007, adottata per finalita' statistiche e
amministrative a partire dal 1° aprile 2022, per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2021 e successivi, i seguenti indici
sintetici di affidabilita' fiscale, approvati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021, sono
applicabili, oltre alle attivita' economiche previste nel citato
decreto, anche alle attivita' economiche di seguito elencate:
1) ISA BD09U - applicabile anche alle attivita' di: fabbricazione
di stand e altre strutture simili per convegni e fiere
prevalentemente in legno, codice attivita' 16.23.21; fabbricazione di
altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia (esclusi
stand e strutture simili per convegni e fiere), codice attivita'
16.23.22;
2) ISA BD20U - applicabile anche all'attivita' di: presagomatura
dell'acciaio per cemento armato, codice attivita' 24.33.03;
3) ISA BD40U - applicabile anche all'attivita' di: fabbricazione
di luminarie per feste, codice attivita' 27.40.02;
4) ISA BG04U - applicabile anche alle attivita' di: gestione di
parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in
genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi, codice attivita'
93.21.01; gestione di attrazioni e attivita' di spettacolo in forma
itinerante (giostre) o di attivita' dello spettacolo viaggiante
svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati,
codice attivita' 93.21.02;
5) ISA BG67U - applicabile anche all'attivita' di: attivita' di
lavanderie self-service, codice attivita' 96.01.30;
6) ISA BK30U - applicabile anche alle attivita' di: attivita' di
consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento di
aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei rifiuti,
codice attivita' 74.90.31; attivita' di consulenza in materia di
gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili e efficienza
energetica, codice attivita' 74.90.32; attivita' di consulenza in
materia di gestione delle risorse idriche, minerali e altre risorse
naturali usate per finalita' diverse da quella energetica, codice
attivita' 74.90.33.
2. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui ai punti da
1 a 3 e 5 del comma 1 del presente articolo si applicano ai
contribuenti esercenti attivita' d'impresa che svolgono in maniera
prevalente le attivita' indicate nei corrispondenti punti del citato
comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021.
3. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui ai punti 4
e 6 del comma 1 del presente articolo si applicano ai contribuenti
esercenti attivita' d'impresa, ovvero arti e professioni che svolgono
in maniera prevalente le attivita' indicate nei corrispondenti punti
del citato comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 3 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio
2021.
4. Per effetto della soppressione di alcuni codici attivita' a
seguito dell'aggiornamento della classificazione delle attivita'
economiche Ateco 2007, di cui al comma 1 del presente articolo, i
seguenti indici sintetici di affidabilita' fiscale, approvati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio
2021, non sono piu' applicabili alle attivita' economiche di seguito
elencate:
1) ISA BD09U - non piu' applicabile all'attivita' di:
fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per
l'edilizia, codice attivita' 16.23.20;
2) ISA BG04U - non piu' applicabile all'attivita' di: parchi di
divertimento e parchi tematici, codice attivita' 93.21.00.
5. In ogni caso, gli indici sintetici di affidabilita' fiscale
approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 2 febbraio 2021 sono applicabili, a partire dal periodo d'imposta
2021, sulla base dell'aggiornamento della classificazione delle
attivita' economiche Ateco 2007, di cui al comma 1 del presente
articolo.
6. Il programma informatico di ausilio all'applicazione degli
indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'art. 5, comma 2
del presente decreto, tiene conto delle modifiche agli indici di cui
ai commi precedenti.