LA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 6, paragrafo 1, lettera e) del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), che consente il trattamento dei dati quando e' necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento; Visto il medesimo art. 6, paragrafo 3, lettera b) del GDPR che stabilisce che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico sia stabilita dal diritto dello Stato membro e contenga disposizioni specifiche per adeguarsi alle disposizioni del regolamento; Visto l'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito «decreto»), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento alle disposizioni del GDPR, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205; Visto l'art. 9 paragrafo 2, lettera g), del GDPR, che consente il trattamento di «particolari categorie di dati personali» quando sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri; Visto l'art. 10 del GDPR, che consente il trattamento di «dati relativi a condanne penali e reati» quando sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; Visto l'art. 2-sexies del decreto, che consente il trattamento delle «particolari categorie di dati personali» necessari per motivi di interesse pubblico rilevante, qualora sia previsto da disposizioni di legge o di regolamento, o da atti amministrativi generali, che contengano elementi specifici sul trattamento di tali dati; Visto il medesimo art. 2-sexies del decreto che considera «rilevante» l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle materie elencate nelle lettere da a) a dd) del medesimo comma; Viste in particolare le lettere l) e q) del comma 2 dell'art. 2-sexies del decreto, nelle quali sono menzionate, rispettivamente, le attivita' «di controllo e ispettive» e «sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa e giudiziaria», alle quali e' riconducibile l'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia; Visto l'art. 2-octies, comma 3, del decreto, che consente il trattamento di «dati personali o relativi a condanne penali e reati» se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati; Visto l'art. 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che, nel dettare le disposizioni transitorie per i trattamenti in essere, prevede che siano tuttora applicabili i vigenti regolamenti sui trattamenti dei dati sensibili e giudiziari adottati secondo la previgente disciplina di cui al decreto; Visti gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito TUB o testo unico), che identificano la Banca d'Italia come Autorita' creditizia, cui spettano i poteri di vigilanza nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento (di seguito intermediari vigilati); Visti inoltre gli articoli 4 comma 1 e 8 del TUB, che attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di emanare regolamenti, impartire istruzioni e adottare provvedimenti, dettandone uno specifico regime di pubblicita'; Visto l'art. 127 del TUB, ai sensi del quale le Autorita' creditizie, ivi compresa la Banca d'Italia, esercitano i poteri previsti dal titolo VI del medesimo testo unico, «avendo riguardo, oltre che alle finalita' indicate nell'art. 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela»; Visti gli articoli 128 e 128-ter del TUB, che attribuiscono alla Banca d'Italia specifici poteri di controllo, anche informativi e ispettivi, cosi' come di tipo inibitorio al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni del titolo VI del medesimo testo unico; Visti gli articoli 144, 145 e seguenti del TUB, che disciplinano il potere sanzionatorio della Banca d'Italia, nei confronti di societa' o enti soggetti a vigilanza, in caso di violazioni delle disposizioni del richiamato titolo VI; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, emanato in attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che disciplina il potere sanzionatorio della Banca d'Italia in caso di violazioni delle disposizioni relative ai diritti e agli obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento; Visti gli articoli 128-bis, comma 3-bis, 126-vicies, comma 2, e 126-vicies ter del TUB, e gli articoli 34-decies e 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, che ammettono la presentazione di esposti alla Banca d'Italia nelle materie soggette alla sua vigilanza, nonche' l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, secondo il quale le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere utilizzate dalla Banca d'Italia nell'istruzione di procedimenti sanzionatori; Considerata l'attuale vigenza del regolamento, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 6 novembre 2015, recante l'individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili, relativamente alle fattispecie ivi disciplinate; Ritenuta la necessita', da parte della Banca d'Italia, di effettuare trattamenti di dati personali, di categorie particolari di dati e di dati relativi a condanne penali e reati nell'ambito dell'attivita' di gestione degli esposti in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti tra intermediari vigilati e clientela e di diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento; Considerata la necessita' di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per agevolare l'analisi degli esposti presentati alla Banca d'Italia; Ritenuta altresi' la necessita' che rispetto a tali trattamenti si forniscano disposizioni specifiche sulle operazioni eseguibili e sulle modalita' di trattamento, anche con specifico riferimento all'uso dei suddetti strumenti di intelligenza artificiale, in un'ottica di chiarezza e trasparenza nei confronti degli interessati; Considerato che la gestione degli esposti nelle materie della trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti con la clientela e dei diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento rappresenta un compito di interesse pubblico individuato dalla disciplina di settore e affidato alla Banca d'Italia; Considerato che la Banca d'Italia, nella qualita' di Autorita' creditizia, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari, e' titolare di potesta' regolamentare, sulla base di quanto previsto dal TUB; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si e' espresso con parere favorevole del 24 febbraio 2022, n. 78; Adotta il seguente regolamento per il trattamento di dati personali di cui la scheda allegata costituisce parte integrante e sostanziale. 1. Oggetto del regolamento Il presente regolamento identifica, ai sensi degli articoli 6 paragrafo 3 lettera b), 9 paragrafo 2 lettera g), e 10 del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, nonche' degli articoli 2-ter, 2-sexies comma 1 e 2-octies comma 3, del decreto legislativo n. 196/2003, le tipologie di dati personali trattati nonche' le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza adottate dalla Banca d'Italia nell'ambito della gestione degli esposti riguardanti la trasparenza delle condizioni contrattuali, la correttezza dei rapporti tra intermediari vigilati e clienti e i diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento, materie sulle quali la Banca d'Italia svolge una funzione di vigilanza da considerarsi di rilevante interesse pubblico sulla base dell' art. 2-sexies, comma 2, del decreto. 2. Disposizioni specifiche sull'attivita' di trattamento Con riferimento alle attivita' di trattamento, vengono dettate, nell'allegato che segue, disposizioni concernenti le finalita' e le modalita' del trattamento, con l'individuazione di misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali degli interessati. Le disposizioni, tenendo anche conto dell'uso di tecniche di intelligenza artificiale, stabiliscono: l'attivita' di gestione degli esposti e la modalita' del trattamento dei dati, la limitazione del trattamento, la finalita' di interesse pubblico rilevante, le basi normative su cui si fonda l'interesse pubblico, le tipologie di dati oggetto del trattamento, le categorie di interessati, le operazioni eseguibili, le misure adottate a tutela delle persone fisiche, le modalita' di informativa e l'esercizio dei diritti degli interessati. 3. Disposizione di coordinamento Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si applica il «Regolamento recante l'individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili» emanato dalla Banca d'Italia con Provvedimento del 6 novembre 2015.