Art. 2 
 
  1. Per l'anno 2016, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2,  e'
applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune. 
  2.  Al  fine  del  recupero  delle  somme  di  cui  al  comma  1  e
all'articolo 1, comma 2, ammontanti a 23.970,98 euro, nell'anno  2022
il Ministero dell'interno provvede  al  versamento  delle  stesse  al
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01. 
  3. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero dell'interno provvede a
versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n.  3575/01
la somma di 3.692,50 euro.