IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunita' e' la struttura che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonche' delle mutilazioni genitali femminili e delle partiche dannose; Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunita' dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita', con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti e' stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunita' e la famiglia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a) ai sensi del quale il Ministro Bonetti, nelle materie oggetto di predetto decreto, e' delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro; Vista la dichiarazione di Pechino e la piattaforma di azione adottata a Pechino, il 15 settembre del 1995 dalla Quarta Conferenza mondiale sulla donna che ha indicato come obiettivo mondiale l'empowerment femminile attraverso la presenza piu' visibile delle donne in posizioni di potere e di una loro piena partecipazione ai processi decisionali; Vista la comunicazione del 5 marzo 2020 della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parita' di genere 2020-2025»; Considerato che il 5 agosto 2021 il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa informativa in sede di Conferenza unificata ha presentato al Consiglio dei ministri la «Strategia nazionale per la parita' di genere 2021-2026», che costituisce una delle linee di impegno del Governo, anche per l'attuazione del PNRR; Considerato che la Strategia nazionale presenta cinque priorita' (lavoro, reddito, competenze, tempo, potere) e punta, tra l'altro, alla risalita di cinque punti entro il 2026 nella classifica del Gender Equality Index dello European Institute for Gender Equality; Visto che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, inserisce tra le priorita' trasversali la dimensione della parita' di genere; Considerato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sviluppa attraverso le sue missioni le priorita' della Strategia nazionale per la parita' di genere 2021-2026; Considerate le indicazioni della Strategia nazionale per la parita' di genere sul rafforzamento della governance a presidio delle politiche sulla parita' di genere e le funzioni di monitoraggio dei risultati e target prefissati; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio per l'anno 2022), ed in particolare l'art. 1, commi da 139 a 148, che prevedono: che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate e delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parita' di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta un Piano strategico nazionale per la parita' di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parita' di genere 2020-2025, e che il Piano ha l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parita' nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, nonche' colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nei processo decisionale (commi 139 e 140); l'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia interistituzionale e di un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parita' di genere (comma 141); che la Cabina di regia interistituzionale, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata, e' il luogo deputato alle funzioni di raccordo tra i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, al fine di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise (comma 144); al comma 148 che per il finanziamento del Piano di cui al comma 139 prevede un incremento di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Ritenuto pertanto necessario provvedere, ai sensi del sopra richiamato art. 1, in particolare ai comma 141 e 144, della legge n. 234/2022, all'istituzione della Cabina di regia interistituzionale; Decreta: Art. 1 Istituzione della Cabina di regia interistituzionale 1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' la Cabina di regia interistituzionale.