IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' 
                            E LA FAMIGLIA 
 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria   e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012 recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art.  16,
comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari  opportunita'
e'  la  struttura  che  opera  nell'area  funzionale  inerente   alla
promozione ed al coordinamento  delle  politiche  dei  diritti  della
persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento e  di
rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione  e
contrasto  della  violenza  sessuale  e  di  genere  e   degli   atti
persecutori, della tratta e dello sfruttamento  degli  esseri  umani,
nonche'  delle  mutilazioni  genitali  femminili  e  delle   pratiche
dannose; 
  Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  con  delega  alle  pari  opportunita'  dell'8
aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento  per  le
pari opportunita', con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  febbraio
2021, con il quale  la  prof.ssa  Elena  Bonetti  e'  stata  nominata
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
febbraio 2021, con il quale alla  prof.ssa  Elena  Bonetti  e'  stato
conferito l'incarico di  Ministro  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari  opportunita'  e  la
famiglia, professoressa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni  del
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   in   materia   di   pari
opportunita', famiglia e adozioni,  infanzia  e  adolescenza,  e,  in
particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a)  ai  sensi  del  quale  il
Ministro Bonetti, nelle  materie  oggetto  di  predetto  decreto,  e'
delegato a nominare esperti e  consulenti;  a  costituire  organi  di
studio, commissioni e gruppi di lavoro; 
  Vista la Dichiarazione  di  Pechino  e  la  piattaforma  di  azione
adottata a Pechino, il 15 settembre del 1995 dalla Quarta  Conferenza
mondiale  sulla  donna  che  ha  indicato  come  obiettivo   mondiale
l'empowerment femminile attraverso la presenza  piu'  visibile  delle
donne in posizioni di potere e di una loro  piena  partecipazione  ai
processi decisionali; 
  Vista la comunicazione  del  5  marzo  2020  della  Commissione  al
Parlamento europeo al Consiglio,  al  Comitato  economico  e  sociale
europeo e al Comitato delle regioni su  «Un'Unione  dell'uguaglianza:
la strategia per la parita' di genere 2020-2025»; 
  Considerato  che  il  5  agosto  2021  il  Ministro  per  le   pari
opportunita' e la famiglia, previa informativa in sede di  Conferenza
unificata ha presentato  al  Consiglio  dei  ministri  la  «Strategia
nazionale per la parita' di genere 2021-2026»,  che  costituisce  una
delle linee di impegno del Governo, anche per l'attuazione del PNRR; 
  Considerato che la Strategia nazionale  presenta  cinque  priorita'
(lavoro, reddito, competenze, tempo, potere) e  punta,  tra  l'altro,
alla risalita di cinque punti entro  il  2026  nella  classifica  del
Gender Equality Index dello European Institute for Gender Equality; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN  del  13  luglio  2021  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021, che inserisce tra  le  priorita'  trasversali  la
dimensione della parita' di genere; 
  Considerato che il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)
sviluppa attraverso le sue  missioni  le  priorita'  della  Strategia
nazionale per la parita' di genere 2021-2026; 
  Considerate le indicazioni della Strategia nazionale per la parita'
di  genere  sul  rafforzamento  della  governance  a  presidio  delle
politiche sulla parita' di genere e le funzioni di  monitoraggio  dei
risultati e target prefissati; 
  Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e in particolare  l'art.  4,
che istituisce la certificazione della parita' di genere al  fine  di
attestare le politiche e le misure concrete adottate  dai  datori  di
lavoro  per  ridurre  il  divario  di  genere   in   relazione   alle
opportunita' di crescita in azienda, alla parita' salariale a parita'
di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere  e
alla tutela della maternita'; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234  (legge  di  bilancio  per
l'anno 2022), e in particolare l'art. 1, commi  da  139  a  148,  che
prevedono: 
    che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  l'Autorita'
politica delegata per le  pari  opportunita'  anche  avvalendosi  del
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle  pari  opportunita'
di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate e  delle
associazioni di donne impegnate nella  promozione  della  parita'  di
genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta  un
Piano strategico nazionale per la parita' di genere, in coerenza  con
gli obiettivi della  Strategia  europea  per  la  parita'  di  genere
2020-2025, e  che  il  Piano  ha  l'obiettivo  di  individuare  buone
pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il  divario
di genere nel  mercato  del  lavoro,  raggiungere  la  parita'  nella
partecipazione ai diversi settori economici, affrontare  il  problema
del divario retributivo e pensionistico, nonche' colmare il divario e
conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale (commi 139
e 140); 
    l'istituzione, presso il Dipartimento per  le  pari  opportunita'
della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina  di  regia
interistituzionale e di un Osservatorio nazionale per  l'integrazione
delle politiche per la parita' di genere (comma 141); 
    che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione  delle  politiche
per la parita' di  genere  e'  costituito  da  esperti  nominati  dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica dallo
stesso   delegata,   anche    su    designazione    delle    regioni,
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e  dell'Unione  delle
province d'Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni
impegnate sul tema della parita' di  genere  e  delle  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale.  Ne  fanno
altresi' parte un rappresentante della Rete  nazionale  dei  comitati
unici di garanzia, uno dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  uno
dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e  le  politiche  sociali
del  Consiglio  nazionale   delle   ricerche,   uno   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato  e  uno  della  Conferenza  dei  rettori  delle
universita' italiane (comma 142); 
    che  competono  all'Osservatorio  le  funzioni  di  monitoraggio,
analisi,  studio  e  proposta  dei  possibili  strumenti   per   dare
attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma  139,
valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne
gli strumenti. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati (comma 143); 
    che al fine di realizzare un sistema nazionale di  certificazione
della parita' di genere che accompagni  e  incentivi  le  imprese  ad
adottare politiche  adeguate  a  ridurre  il  divario  di  genere  in
relazione alle opportunita' di  crescita  in  azienda,  alla  parita'
salariale a parita' di mansioni, alle  politiche  di  gestione  delle
differenze di genere e alla tutela della  maternita',  l'Osservatorio
si avvale di un tavolo di lavoro permanente sulla  certificazione  di
genere alle imprese. Ai componenti del tavolo  di  lavoro  permanente
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati (comma 145); 
    che con uno o piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o dell'Autorita'  politica  delegata  sono  disciplinati  la
composizione,  il  funzionamento  e   i   compiti   dell'Osservatorio
nazionale per l'integrazione delle politiche per la parita' di genere
(comma 147); 
  Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere,  ai  sensi  del   sopra
richiamato art. 1, comma 147 della legge n. 234/2022, a  disciplinare
la composizione,  il  funzionamento  e  i  compiti  dell'Osservatorio
nazionale per  l'integrazione  delle  politiche  per  la  parita'  di
genere; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Costituzione dell'Osservatorio  nazionale  per  l'integrazione  delle
                 politiche per la parita' di genere 
 
  1. E' costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le pari opportunita', l'Osservatorio  nazionale  per
l'integrazione delle politiche per la parita' di genere  (di  seguito
«Osservatorio»).