Art. 2 
 
                     Funzioni dell'Osservatorio 
 
  1. L'Osservatorio ha funzioni di monitoraggio,  analisi,  studio  e
proposta dei possibili strumenti per la  definizione  e  l'attuazione
del Piano strategico nazionale  per  la  parita'  di  genere  di  cui
all'art. 1, comma 139 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  in
coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parita'  di
genere  2020-2025,  valutandone  l'impatto  al  fine  di  migliorarne
l'efficacia e integrarne gli strumenti. 
  2. Oltre alle funzioni previste al comma 1, l'Osservatorio  svolge,
altresi',  funzioni  di  supporto  al  Dipartimento   per   le   pari
opportunita' ai  fini  della  predisposizione  del  Piano  strategico
nazionale per la parita' di genere di  cui  all'art.  1,  comma  139,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche'  dell'aggiornamento  di
quello vigente. 
  3. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio: 
    a) assicura lo sviluppo delle funzioni di analisi e studio  della
condizione e delle problematiche in tema di pari  opportunita'  e  di
parita' di genere, anche attraverso la realizzazione di  un  rapporto
biennale finalizzato ad aggiornare  le  conoscenze  sulle  principali
dinamiche demografiche, sociologiche, economiche in Italia; 
    b) promuove iniziative ed incontri seminariali  per  favorire  la
conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini  e  la  diffusione
delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze; 
    c)  coordina  le  proprie  attivita'   di   ricerca,   studio   e
documentazione con quelle  relative  al  Piano  strategico  nazionale
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
come previsto al comma 149 dell'art. 1 della legge 30 dicembre  2021,
n. 234.