Art. 2 Funzioni dell'Osservatorio 1. L'Osservatorio ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per la definizione e l'attuazione del Piano strategico nazionale per la parita' di genere di cui all'art. 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parita' di genere 2020-2025, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti. 2. Oltre alle funzioni previste al comma 1, l'Osservatorio svolge, altresi', funzioni di supporto al Dipartimento per le pari opportunita' ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale per la parita' di genere di cui all'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche' dell'aggiornamento di quello vigente. 3. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio: a) assicura lo sviluppo delle funzioni di analisi e studio della condizione e delle problematiche in tema di pari opportunita' e di parita' di genere, anche attraverso la realizzazione di un rapporto biennale finalizzato ad aggiornare le conoscenze sulle principali dinamiche demografiche, sociologiche, economiche in Italia; b) promuove iniziative ed incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze; c) coordina le proprie attivita' di ricerca, studio e documentazione con quelle relative al Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, come previsto al comma 149 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.