Art. 3 Organi dell'Osservatorio 1. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari opportunita'. 2. Sono organi dell'Osservatorio: a) il Presidente; b) l'Assemblea; c) il Comitato tecnico-scientifico. 3. L'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico durano in carica tre anni. 4. L'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico sono costituiti con separato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari opportunita' sulla base delle designazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5.