Art. 4 Composizione e funzione dell'Assemblea 1. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari opportunita' ed e' composta come segue: a) da ventiquattro componenti, dei quali due designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o dall'Autorita' delegata alle pari opportunita', due designati dal Ministro per l'economia e le finanze, uno dei quali in rappresentanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e uno rispettivamente dai Ministri dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della pubblica amministrazione, degli affari regionali e le autonomie, per il sud e la coesione territoriale, per le politiche giovanili, per le disabilita', degli affari esteri e cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del lavoro e politiche sociali, dell'istruzione, dell'universita' e ricerca, della cultura, della salute, turismo; b) due componenti designati dalla Conferenza delle regioni; c) due componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; d) un componente designato dall'Unione delle province d'Italia; e) cinque componenti individuati nell'ambito delle associazioni impegnate sul tema della parita' di genere; f) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale; g) tre componenti designati dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative su scala nazionale; h) un componente designato in rappresentanza della Rete nazionale dei comitati unici di garanzia; i) un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica; j) un componente designato dall'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche; k) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane. 2. L'Assemblea stabilisce gli orientamenti generali delle attivita' dell'Osservatorio, e demanda al Comitato tecnico, di cui al successivo art. 5, l'individuazione della linea di attuazione. 3. L'Assemblea organizza la propria attivita' affidando la fase istruttoria a gruppi di lavoro interni rappresentativi delle diverse sue componenti.