Art. 4 
 
               Composizione e funzione dell'Assemblea 
 
  1. L'Assemblea e'  presieduta  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari opportunita' ed
e' composta come segue: 
    a) da  ventiquattro  componenti,  dei  quali  due  designati  dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o dall'Autorita'
delegata alle pari  opportunita',  due  designati  dal  Ministro  per
l'economia  e  le  finanze,  uno  dei  quali  in  rappresentanza  del
Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato,   e   uno
rispettivamente  dai  Ministri  dell'innovazione  tecnologica  e   la
transizione digitale, della pubblica  amministrazione,  degli  affari
regionali e le autonomie, per il sud e la coesione territoriale,  per
le politiche giovanili, per le disabilita',  degli  affari  esteri  e
cooperazione internazionale,  dell'interno,  della  giustizia,  della
difesa, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari
e forestali, della  transizione  ecologica,  delle  infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili,  del  lavoro  e   politiche   sociali,
dell'istruzione, dell'universita' e  ricerca,  della  cultura,  della
salute, turismo; 
    b) due componenti designati dalla Conferenza delle regioni; 
    c)  due  componenti  designati  dall'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani; 
    d) un componente designato dall'Unione delle province d'Italia; 
    e) cinque componenti individuati nell'ambito  delle  associazioni
impegnate sul tema della parita' di genere; 
    f)  tre  componenti  designati  dalle  organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative su scala nazionale; 
    g)  tre  componenti  designati  dalle  organizzazioni   datoriali
maggiormente rappresentative su scala nazionale; 
    h) un componente designato in rappresentanza della Rete nazionale
dei comitati unici di garanzia; 
    i) un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica; 
    j)  un  componente  designato  dall'Istituto  di  ricerche  sulla
popolazione e le politiche  sociali  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche; 
    k) un componente designato dalla  Conferenza  dei  rettori  delle
universita' italiane. 
  2. L'Assemblea stabilisce gli orientamenti generali delle attivita'
dell'Osservatorio,  e  demanda  al  Comitato  tecnico,  di   cui   al
successivo art. 5, l'individuazione della linea di attuazione. 
  3. L'Assemblea organizza la propria  attivita'  affidando  la  fase
istruttoria a gruppi di lavoro interni rappresentativi delle  diverse
sue componenti.