Art. 5 Comitato tecnico-scientifico 1. Il Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio e' presieduto da un Coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari opportunita', ed e' composto dal Capo del Dipartimento per le pari opportunita' o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari opportunita', tra soggetti di elevata e comprovata professionalita' nel campo delle politiche per le pari opportunita' e la parita' di genere. 2. Il Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli orientamenti generali stabiliti dall'Assemblea, ha funzioni di individuazione delle linee di attuazione del programma delle attivita' dell'Osservatorio, sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea, nonche' di coordinamento tecnico-operativo dei gruppi di lavoro di cui al precedente art. 4, comma 3.