Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2022. 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino  al  30  giugno  2022,  ai  fini  della  determinazione  degli
interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7  marzo
1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,
i tassi riportati nella tabella  indicata  all'art.  1  del  presente
decreto devono essere aumentati di un  quarto,  cui  si  aggiunge  un
margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite
e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.