Art. 2 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Per il rimborso della maggiore accisa versata  sui  quantitativi
di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra  il  1°  gennaio
2022 e la data di  ricezione  della  comunicazione  di  cui  all'art.
10-bis, comma 3, del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 4 giugno  2019  come  modificato  dall'art.  1  del  presente
decreto, il depositario autorizzato della fabbrica  di  cui  all'art.
10-bis, comma 1, del predetto decreto presenta all'ufficio di cui  al
predetto art. 10-bis, comma 3, entro novanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, un'istanza di  rimborso  mediante  accredito  ai
sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 12
dicembre  1996,  n.  689,  a  scomputo  dei   successivi   versamenti
dell'accisa dovuta. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per
il rimborso della maggiore accisa eventualmente versata dal  soggetto
obbligato nazionale di cui all'art. 10-bis, comma 5, del decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, come modificato
dall'art. 1 del presente decreto, in relazione  alla  birra  ricevuta
dalla fabbrica di birra di cui al medesimo art.  10-bis,  comma  5  e
immessa in consumo nel territorio nazionale nel  periodo  tra  il  1°
gennaio 2022 e la data di pubblicazione del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 marzo 2022 
 
                                                  Il Ministro: Franco