Art. 2 Disposizioni transitorie 1. Per il rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 10-bis, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019 come modificato dall'art. 1 del presente decreto, il depositario autorizzato della fabbrica di cui all'art. 10-bis, comma 1, del predetto decreto presenta all'ufficio di cui al predetto art. 10-bis, comma 3, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per il rimborso della maggiore accisa eventualmente versata dal soggetto obbligato nazionale di cui all'art. 10-bis, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, in relazione alla birra ricevuta dalla fabbrica di birra di cui al medesimo art. 10-bis, comma 5 e immessa in consumo nel territorio nazionale nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 marzo 2022 Il Ministro: Franco