IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria; Considerata l'esigenza di istituire un apposito regime di aiuto, volto a favorire nuovi investimenti innovativi e sostenibili delle imprese, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitivita' e la crescita sostenibile del sistema imprenditoriale, quali la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, la transizione del tessuto economico verso il paradigma dell'economia circolare e l'efficienza energetica nei processi produttivi; Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, la Sezione 3.13 recante «Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 14 e 18, che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica, rispettivamente, gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti e gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza; Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale per l'Italia relative al periodo 1º gennaio 2022 - 31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (C(2021) 8655 final - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) - Italia); Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia («REACT-EU»); Visto, in particolare, il nuovo obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia», previsto dal predetto regolamento (EU) 2020/2221 che integra gli obiettivi tematici di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/182 della Commissione del 12 febbraio 2021, che stabilisce la ripartizione per Stato membro delle risorse REACT-EU per l'anno 2021, e la successiva decisione di esecuzione (UE) 2021/2055 della Commissione del 23 novembre 2021, che modifica la predetta decisione 2021/182 al fine di stabilire la ripartizione per Stato membro delle risorse REACT-EU per l'anno 2022; Visto il documento «Programmazione delle risorse REACT-EU: quadro generale, linee di intervento e risorse» del 7 aprile 2021, trasmesso alla Commissione europea con nota del Ministro per il sud e la coesione territoriale n. 378 del 9 aprile 2021; Visto il Programma operativo nazionale (PON) «Imprese e competitivita'» 2014-2020, come modificato da ultimo con la decisione di esecuzione C(2021) 5865 finale, del 3 agosto 2021, che assegna al Programma operativo le risorse REACT-EU messe a disposizione dell'Italia a titolo di entrata con destinazione specifica esterna, a norma dell'art. 3, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, per il gia' citato nuovo obiettivo tematico e che istituisce, tra l'altro, il nuovo Asse prioritario VI coincidente con il medesimo obiettivo; Considerato che, nell'ambito del suddetto Asse prioritario, risultano disponibili risorse pari a euro 250.207.123,57 da destinare all'attuazione del risultato atteso 3.1 «Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo», attraverso interventi a favore del settore produttivo aventi ad oggetto i principali aspetti di resilienza su cui le piccole e medie imprese possono fare affidamento per superare l'attuale situazione di crisi; Visto l'art. 242, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, in attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 (Coronavirus response investment initiative plus), stabilisce che le Autorita' di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19; Visto, inoltre, il comma 2 del predetto art. 242, che stabilisce che le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 del medesimo articolo sono riassegnate alle stesse amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi; Visto, altresi', il comma 3 del piu' volte citato art. 242, che destina ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al predetto comma 1 dell'art. 242; Vista la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea n. 18 del 28 settembre 2020, avente ad oggetto «Anno contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021. Certificazione spese per l'emergenza COVID-19. Cofinanziamento UE 100%. Programmi operativi FESR e FSE»; Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, con la quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 242 del decreto-legge n. 34/2020 e per le finalita' ivi indicate, il Programma complementare «Imprese e competitivita'» e' incrementato dell'importo indicativo programmatico di 2.064,8 milioni di euro, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato; Considerato che, in considerazione della sopra richiamata delibera CIPESS, nell'ambito del Programma complementare «Imprese e competitivita'» risultano disponibili risorse pari a euro 337.668.396,00 per favorire nuovi investimenti innovativi e sostenibili delle imprese; Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; Visto il Quadro comunitario di sostegno per le Regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006 (QCS 2000-2006), approvato con decisione C (2000) 2050 della Commissione europea del 1° agosto 2000 e aggiornato con decisione C (2004) 4689 della Commissione europea del 30 novembre 2004, e, in particolare, quanto previsto dal paragrafo 6.3.6 recante «Utilizzo delle risorse liberate»; Visto il Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006 (PON SIL), approvato con decisione C (2000) 2342 della Commissione europea dell'8 agosto 2000 e, in particolare, il paragrafo 5.3.5 relativo all'utilizzo delle risorse liberate; Vista la nota della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 26621 del 31 luglio 2013 con cui, secondo quanto previsto dal punto 3 delle «Modalita' di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate», e' stata comunicata al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica la nuova quantificazione delle risorse liberate, pari a euro 1.022.918.898,53 alla data del 30 giugno 2013, per effetto delle revoche intervenute sui progetti coerenti e della decertificazione dal PON SIL 2000-2006 degli importi relativi ai progetti coerenti non conclusi fisicamente alla data del 30 giugno 2012; Considerato che nell'ambito della ricognizione effettuata sulla base dei dati di monitoraggio del PON SIL, alla data del presente provvedimento e' accertata, presso la contabilita' speciale n. 1726 «Interventi per le aree depresse» nel cui ambito sono gestite le predette risorse liberate, l'esistenza di risorse libere da impegni programmatici per l'importo di euro 90.000.000,00; Accertato che nella predetta contabilita' speciale n. 1726, a valere sulle risorse liberate rivenienti dalla chiusura del PON SIL 2000-2006 libere da impegni programmatici, risultano disponibili le risorse finanziarie necessarie per procedere all'impegno suddetto; Accertato che le iniziative oggetto del presente atto rispettano i vincoli territoriali (Regioni obiettivo 1: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) e tematici del QCS 2000-2006 e risultano coerenti con gli obiettivi del PON SIL 2000-2006; Tenuto conto che, con nota prot. n. 1001 del 14 gennaio 2022, l'Agenzia per la coesione territoriale ha comunicato la chiusura della procedura scritta per la modifica del documento «Progetti finanziati con risorse liberate - Modalita' operative per la conclusione della programmazione e impiego delle risorse liberate» avviata in data 23 dicembre 2021 e, pertanto, e' prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per l'assunzione di impegni e l'effettuazione dei pagamenti per i progetti finanziati con risorse liberate della programmazione 2000-2006; Considerato, pertanto, che, sulla base delle diverse assegnazioni e riprogrammazioni previste dagli atti sopra citati risultano risorse disponibili da destinare agli obiettivi di sviluppo strategici perseguiti dalla presente iniziativa pari all'attualita' a euro 677.875.519,57; Vista l'indagine conoscitiva parlamentare su «Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali», approvata all'unanimita' nella seduta del 30 giugno 2016 dalla X Commissione permanente (attivita' produttive, commercio e turismo) sulla base del quale e' stato elaborato il Piano nazionale industria 4.0 e, in particolare, le tecnologie abilitanti individuate all'interno della predetta indagine conoscitiva; Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2020) 98 final dell'11 marzo 2020 «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa piu' pulita e piu' competitiva»; Visto il documento elaborato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «Verso un modello di economia circolare per l'Italia - Documento di inquadramento e di posizionamento strategico», avente l'obiettivo di fornire un inquadramento generale dell'economia circolare nonche' di definire, su tale tema, il posizionamento strategico dell'Italia; Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l'art. 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l'art. 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi, nonche' la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; Visto il regolamento (UE) n. 523/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e, in particolare, l'allegato V, Sezione B, che definisce l'elenco delle attivita' escluse e non finanziabili a valere del fondo InvestEU; Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 8, che detta disposizioni in materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, in materia di rating di legalita' delle imprese; Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «conto corrente vincolato»: il contratto di conto corrente il cui funzionamento e' disciplinato da un'apposita convenzione tra il Ministero, il soggetto gestore e l'Associazione bancaria italiana (ABI) sottoscritta nell'ambito del decreto ministeriale 9 marzo 2018, che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte dell'amministrazione, delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario e, da parte di quest'ultimo, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico; b) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dello Spazio economico europeo (SEE) (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente del SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o attivita' analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE; c) «DNSH»: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali («Do no significant harm») definito all'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio; d) «energia primaria»: l'energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione; e) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; f) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», nonche' dall'allegato I del regolamento GBER; g) «rating di legalita'»: la certificazione istituita dall'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalita' attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165, e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57; h) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; i) «risparmio energetico»: la differenza, in termini di energia primaria, espressa in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), fra il consumo di «baseline» (situazione di riferimento) e il consumo energetico conseguente alla realizzazione della misura di efficientamento energetico. Tale risparmio e' determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico; j) «soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; k) «Temporary framework»: la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modifiche, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19; l) «unita' produttiva»: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati; m) «zone A»: le Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna; n) «zone diverse dalle zone A»: le Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.