Art. 10 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore in non piu' di
tre stati di avanzamento lavori, a  seguito  della  presentazione  di
richieste da parte delle imprese beneficiarie, avanzate in  relazione
a titoli di spesa, anche singoli,  inerenti  alla  realizzazione  del
programma di  investimento,  per  un  ammontare  almeno  pari  al  25
(venticinque) per cento  dell'importo  complessivo  dell'investimento
ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di  erogazione  che  puo'
essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate
secondo una delle seguenti modalita': 
    a) sulla base di  titoli  di  spesa  non  quietanzati  attraverso
l'utilizzo di un conto corrente vincolato; 
    b)  sulla  base  di  titoli  di  spesa   quietanzati   attraverso
l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. 
  2. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2,  sono  definite
le modalita' di  presentazione  delle  domande  di  erogazione  e  di
rendicontazione dei  costi  nonche'  la  relativa  documentazione  da
allegare. 
  3. La richiesta di erogazione a saldo delle  agevolazioni  concesse
deve essere presentata entro e non oltre  60  giorni  dalla  data  di
ultimazione dell'investimento come  definita  all'art.  6,  comma  6,
lettera f). L'ammontare  delle  agevolazioni  spettanti  e'  definito
sulla  base  dell'investimento  complessivamente   ammesso   in   via
definitiva. 
  4. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa  presentato
costituisce acconto, i beni relativi  alla  richiesta  di  erogazione
devono essere fisicamente individuabili e installati presso  l'unita'
produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti
termini: 
    a) nel caso in cui  il  soggetto  beneficiario  abbia  scelto  la
modalita' di erogazione  mediante  conto  corrente  vincolato,  entro
sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa; 
    b) nel caso in cui  il  soggetto  beneficiario  abbia  scelto  la
modalita' di erogazione mediante conto corrente  bancario  ordinario,
alla data di presentazione della richiesta di erogazione. 
  5.  Il  soggetto  gestore  effettua  le  verifiche   indicate   nel
provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, entro sessanta giorni dalla
presentazione delle domande di erogazione e  provvede  a  erogare  le
quote di agevolazione spettanti all'impresa beneficiaria. 
  6. Fermo restando  il  termine  di  ultimazione  del  programma  di
investimento di cui all'art. 6,  comma  6,  lettera  f),  le  imprese
beneficiarie sono tenute, entro sessanta giorni  dalla  presentazione
della richiesta di erogazione a saldo di cui al comma 3, a dimostrare
l'avvenuta attivazione, per l'unita' produttiva agevolata, del codice
di attivita' economica (ATECO) a cui e' finalizzato il  programma  di
investimento, trasmettendo  la  comunicazione  effettuata  presso  il
registro delle imprese.