Art. 10 Erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore in non piu' di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie, avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25 (venticinque) per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che puo' essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalita': a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. 2. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi nonche' la relativa documentazione da allegare. 3. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dell'investimento come definita all'art. 6, comma 6, lettera f). L'ammontare delle agevolazioni spettanti e' definito sulla base dell'investimento complessivamente ammesso in via definitiva. 4. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unita' produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti termini: a) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalita' di erogazione mediante conto corrente vincolato, entro sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa; b) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalita' di erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla data di presentazione della richiesta di erogazione. 5. Il soggetto gestore effettua le verifiche indicate nel provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande di erogazione e provvede a erogare le quote di agevolazione spettanti all'impresa beneficiaria. 6. Fermo restando il termine di ultimazione del programma di investimento di cui all'art. 6, comma 6, lettera f), le imprese beneficiarie sono tenute, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo di cui al comma 3, a dimostrare l'avvenuta attivazione, per l'unita' produttiva agevolata, del codice di attivita' economica (ATECO) a cui e' finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la comunicazione effettuata presso il registro delle imprese.