Art. 11 
 
       Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari 
 
  1. L'impresa beneficiaria,  oltre  al  rispetto  degli  adempimenti
previsti dagli altri articoli del presente decreto, e' tenuta a: 
    a) mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno  tre  anni
dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni  o,  se
successiva, dalla data di installazione dell'ultimo  bene  agevolato,
nel territorio della regione in cui e'  ubicata  l'unita'  produttiva
agevolata. Nel caso in  cui,  nei  suddetti  tre  anni,  alcuni  beni
strumentali  diventino  obsoleti  o  inutilizzabili,   e'   possibile
procedere,  previa  comunicazione  al  soggetto  gestore,  alla  loro
sostituzione; 
    b)  effettuare  i  pagamenti  dei  titoli  di  spesa   attraverso
modalita' che consentano la  loro  piena  tracciabilita'  e  la  loro
riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine,
nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia scelto la  modalita'  di
erogazione mediante  un  conto  corrente  bancario  ordinario  e  non
dedicato, e' tenuta a effettuare distinti pagamenti per ciascuno  dei
titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con
ricevute bancarie (RI.BA.); 
    c)  tenere  a  disposizione  tutti  i  documenti  giustificativi,
relativi alle  spese  rendicontate,  nei  dieci  anni  successivi  al
completamento del programma di investimento.  In  ogni  caso,  tenuto
conto di quanto stabilito  dall'art.  140  del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 del Parlamento e del Consiglio  europeo,  del  17  dicembre
2013, i documenti giustificativi di spesa  devono  essere  conservati
sotto forma di originali o, in casi debitamente  giustificati,  sotto
forma di copie autenticate o  su  supporti  per  i  dati  comunemente
accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o
i documenti esistenti  esclusivamente  in  versione  elettronica  che
rispondano a standard di sicurezza accettati; 
    d) consentire e favorire, in ogni fase  del  procedimento,  anche
mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni
e monitoraggi disposti dal Ministero,  dal  soggetto  gestore,  dalla
Commissione europea e da  altri  organismi  nazionali  o  dell'Unione
europea competenti in materia, al fine  di  verificare  lo  stato  di
avanzamento dei programmi  e  le  condizioni  di  mantenimento  delle
agevolazioni; 
    e) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici periodici disposte  dal  Ministero  o  dal  soggetto
gestore allo  scopo  di  effettuare  il  monitoraggio  dei  programmi
agevolati; 
    f)  garantire  che  sia  mantenuto  un  sistema  di  contabilita'
separata  o  una  codificazione  contabile  adeguata  per  tutte   le
operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili
nazionali; 
    g) comunicare tempestivamente eventuali variazioni  dei  soggetti
sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto
legislativo 6  settembre  2011,  n.  159  e  successive  modifiche  e
integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del  programma
di investimento; 
    h) adempiere agli obblighi di  pubblicazione  delle  agevolazioni
ricevute, ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  125  e
seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche  e
integrazioni. Ai predetti fini, le imprese beneficiarie sono tenute a
rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies
della predetta legge n. 124  del  2017  nella  nota  integrativa  del
bilancio  oppure,  ove  non  tenuti   alla   redazione   della   nota
integrativa, sul proprio sito internet o, in  mancanza,  sul  portale
digitale   delle   associazioni   di   categoria   di   appartenenza.
L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalla predetta disciplina. 
    i) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento  di
tutte le attivita' previsti in materia di monitoraggio,  controllo  e
pubblicita'  dalla  normativa  europea  relativa  all'utilizzo  delle
risorse di  cui  all'art.  3,  secondo  le  indicazioni  fornite  dal
Ministero; 
    j) aderire a tutte  le  forme  atte  a  dare  idonea  pubblicita'
dell'utilizzo delle risorse finanziarie di cui  all'art.  3,  con  le
modalita' allo scopo individuate dal Ministero.