Art. 11 Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari 1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dagli altri articoli del presente decreto, e' tenuta a: a) mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, e' possibile procedere, previa comunicazione al soggetto gestore, alla loro sostituzione; b) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine, nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia scelto la modalita' di erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non dedicato, e' tenuta a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.); c) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento. In ogni caso, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati; d) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dal soggetto gestore, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; e) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dal soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati; f) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilita' separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali; g) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento; h) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. Ai predetti fini, le imprese beneficiarie sono tenute a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla predetta disciplina. i) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attivita' previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicita' dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 3, secondo le indicazioni fornite dal Ministero; j) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita' dell'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero.