Art. 12 Monitoraggio, ispezioni e controlli 1. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare, anche per il tramite del soggetto gestore, controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. 2. A conclusione del programma di investimento, il soggetto gestore effettua un controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento. In tale fase, il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco per un campione significativo di programmi di investimento agevolati, nominando un'apposita commissione di accertamento. Il campione e' definito sulla base di criteri di estrazione casuale in modo da assicurare la verifica in loco su almeno il 10 (dieci) per cento dei programmi giunti a conclusione. Il campione selezionato deve essere composto, per almeno il 50 (cinquanta) per cento, da programmi con un importo degli investimenti superiore a euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00). Gli oneri delle commissioni di accertamento sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3.