Art. 12 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. In ogni fase del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare,
anche per il tramite del soggetto  gestore,  controlli  e  ispezioni,
anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine  di  verificare
le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle  agevolazioni,
nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. 
  2. A conclusione del programma di investimento, il soggetto gestore
effettua un controllo sull'avvenuta realizzazione  del  programma  di
investimento. In tale fase, il Ministero provvede ad  effettuare  una
verifica in loco  per  un  campione  significativo  di  programmi  di
investimento  agevolati,   nominando   un'apposita   commissione   di
accertamento. Il campione  e'  definito  sulla  base  di  criteri  di
estrazione casuale in modo da  assicurare  la  verifica  in  loco  su
almeno il 10 (dieci) per cento dei programmi giunti a conclusione. Il
campione  selezionato  deve  essere  composto,  per  almeno   il   50
(cinquanta) per cento, da programmi con un importo degli investimenti
superiore a euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00).  Gli  oneri
delle commissioni di accertamento sono posti a carico  delle  risorse
di cui all'art. 3.